Ordinanza nº 276 da Constitutional Court (Italy), 18 Dicembre 2019

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione18 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 276

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 3, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Fermo, nel procedimento penale a carico di G. C., con ordinanza del 17 ottobre 2018, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2019 il Giudice relatore Franco Modugno.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Fermo ha sollevato, con ordinanza del 17 ottobre 2018, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2 (recte: 3), 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la dichiarazione di astensione del giudice venga sottoposta per la decisione al capo dell’ufficio nelle sole ipotesi previste dalla lettera h) di detto articolo, vale a dire per il caso di astensione dovuta ad «altre gravi ragioni di convenienza»;

che in punto di fatto il giudice rimettente ha premesso di essersi già pronunciato – adottando sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. – nei confronti del medesimo imputato in altro procedimento, nel quale era contestato il reato di falsa testimonianza, in quanto l’imputato, deponendo come testimone in un procedimento civile per opposizione alla esecuzione avverso atto di precetto, aveva dichiarato il falso affermando di non aver mai consegnato a due avvocati un assegno, sulla cui base era stata promossa l’azione esecutiva;

che l’imputazione elevata nei confronti dello stesso imputato nel giudizio a quo riguardava, invece, la falsa denuncia di smarrimento del medesimo assegno, in realtà consegnato allo stesso legale, che veniva in tal modo indirettamente incolpato del delitto di ricettazione;

che trattandosi, dunque, di fatti fra loro strettamente connessi, riguardanti proprio le false dichiarazioni e la falsa denuncia di smarrimento dello stesso titolo di credito da parte della medesima persona, il giudice formulava dichiarazione di «astensione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT