Ordinanza nº 268 da Constitutional Court (Italy), 12 Dicembre 2019

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione12 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 268

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettere a) e d), della legge della Regione Campania 11 aprile 2018, n. 18 (Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati in corso di validità), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12-13 giugno 2018, depositato in cancelleria il 18 giugno 2018, iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettere a) e d), della legge della Regione Campania 11 aprile 2018, n. 18 (Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati in corso di validità), in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione;

che la legge regionale in cui si inserisce la norma impugnata prevede, tra le azioni di contrasto alla povertà sanitaria, il riutilizzo di medicinali ancora integri e in corso di validità;

che, in particolare, la disposizione censurata demanda a un provvedimento della Giunta regionale la puntuale definizione delle caratteristiche dei medicinali idonei alla raccolta, alla restituzione e alla donazione, nonché l’individuazione delle verifiche obbligatorie su detti medicinali e il soggetto competente ad effettuarle;

che, ad avviso del ricorrente, detta previsione contrasterebbe sia con l’art. 2, comma 1, lettera g-bis), della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), che individua...

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