Ordinanza nº 251 da Constitutional Court (Italy), 04 Dicembre 2019

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione04 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 251

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Puglia 11 giugno 2018, n. 22 (Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-16 agosto 2018, depositato in cancelleria il 17 agosto 2018, iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10-16 agosto 2018 e depositato in cancelleria il 17 agosto 2018 (reg. ric. n. 49 del 2018), ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Puglia 11 giugno 2018, n. 22 (Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario), nella parte in cui ricomprendono tra gli enti beneficiari della stessa legge anche «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali»;

che la legge reg. Puglia n. 22 del 2018, in particolare, all’art. 2 prevede che la Regione individui i beni di proprietà regionali, non occupati e non già finalizzati ad altri usi, per i quali gli enti del Terzo settore possono presentare istanza di comodato d’uso – allo scopo di utilizzare gli stessi immobili per le finalità statutarie, in coerenza con i fabbisogni delle comunità locali e con la programmazione socio-sanitaria regionale e territoriale – definendo al successivo art. 3 quali enti del Terzo settore «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, gli oratori di cui alla legge regionale 5 luglio 2016 n. 17 (Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle...

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