N. 125 SENTENZA 24 marzo 2010 - 1 aprile 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, 6, 10, 11 e 12, comma 1, della legge della Regione Lombardia 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29-31 luglio 2008, depositato in cancelleria il 5 agosto 2008 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Nicolo' Zanon e Andrea Manzi per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 29-31 luglio 2008 e depositato il successivo 5 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Lombardia 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale). Il ricorrente espone che gli artt. 3, 4, 6, 10, 11 e 12, comma 1, della stessa, violerebbero gli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonche' il principio di leale collaborazione.

Si premette che la predetta legge regionale prevede due fattispecie distinte per la realizzazione delle infrastrutture: la prima concertata con il Governo o con i singoli Ministri, di cui al Titolo I (artt. 2, 3 e 4) e II (art. 5); la seconda prevista in assenza di tali intese, ovvero in caso di inerzia degli organi statali, di cui al Titolo III (art. 6).

Con riferimento alla prima fattispecie si assume la illegittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge regionale.

A tale proposito, si premette che la Regione ha ecceduto dalle proprie competenze disciplinando unilateralmente 'la procedura da applicarsi per le infrastrutture che richiedano una intesa preventiva con il Governo o con i singoli Ministeri', ponendosi anche in contrasto con il principio di leale collaborazione, di cui all'art.

118 Cost.

1.1. - In particolare, l'art. 3, comma 1, stabilisce che lo stesso 'disciplina la procedura di approvazione del progetto preliminare relativamente alle infrastrutture strategiche' di preminente interesse nazionale e 'la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle predette infrastrutture', per le quali sia raggiunta, in via preventiva, un'intesa con il Governo. Si prevede, inoltre, sottolinea la difesa dello Stato, che la valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche, soggette a screening o VIA regionale, e' compiuta dalla Regione ai sensi della normativa regionale in materia.

Tale disposizione, nella parte in cui assegna alla competenza regionale la procedura di approvazione dei progetti preliminari per le opere di preminente interesse nazionale ('quali tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonche' aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1500 metri di lunghezza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica; strade extraurbane a quattro o piu' corsie') e la procedura di VIA, contrasterebbe con l'art. 161, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Tale disposizione statale prevede, infatti, che la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale sono disciplinate dalla stessa normativa nazionale allo scopo di garantirne l'uniformita' di regolamentazione sul territorio nazionale.

La normativa regionale si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che assegnano allo Stato le competenze in materia di procedura di VIA per le opere di preminente interesse nazionale.

1.2. - L'art. 3, comma 4, della legge regionale in esame specifica che spetta alla Regione, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore, emettere la valutazione sulla compatibilita' ambientale dell'opera, provvedendo ad una mera comunicazione ai Ministeri dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e trasporti e per i beni e le attivita' culturali, che possono a loro volta comunicare prescrizioni integrative alla valutazione di impatto ambientale.

Tale norma contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 161 del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale stabilisce che, nel caso in cui l'interesse regionale sia concorrente con quello statale, le Regioni e le Province autonome devono limitarsi a partecipare, con le modalita' indicate nelle intese, alle sole attivita' di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio. In secondo luogo, la stessa normativa violerebbe la competenza in materia di VIA spettante al Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero per i beni culturali. Il ricorrente rileva come si tratti 'di misure finalizzate a garantire una disciplina uniforme sul territorio nazionale della fattibilita' ambientale delle infrastrutture, e che, pertanto, dettano livelli standard ed uniformi di tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione'.

1.3. - L'art. 3, comma 7, della legge regionale nella parte cui stabilisce che la Regione formula la proposta di approvazione del progetto preliminare al CIPE, entro sessanta giorni dallo scadere del termine di novanta giorni (entro il quale - a norma del secondo comma dello stesso art. 3 - le amministrazioni interessate trasmettono le proprie valutazioni alla Regione sul progetto preliminare), inoltrandola, altresi', al Ministero delle infrastrutture e trasporti, contrasterebbe, secondo la difesa dello Stato, con l'art.

165 del d.lgs. n. 163 del 2006. Tale disposizione, nel disciplinare la procedura di approvazione del progetto preliminare e la procedura di impatto ambientale, riconosce tale competenza in capo ai Ministeri delle infrastrutture e dell'ambiente, chiamati a presentare le proprie proposte in merito al CIPE.

Si deduce, altresi', il contrasto della citata disposizione con l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, che attribuisce allo Stato competenza esclusiva statale in materia di 'attivita' di progettazione', cosi' come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 401 del 2007.

L'Avvocatura sottolinea come 'analoghe considerazioni valgono per i restanti commi dell'art. 3 della legge in esame da cui si evince il ruolo preminente attribuito alla Regione nella valutazione del progetto preliminare'.

1.4. - L'art. 4 della legge regionale disciplina le procedure di valutazione, di verifica di conformita' ambientale e di autorizzazione del progetto definitivo, attribuendo alla Regione la competenza in materia di progettazione definitiva. Sarebbe stata, pertanto, prevista una disciplina difforme da quella contemplata dall'art. 166 del d.lgs. n. 163 del 2006, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture competenze in merito alla progettazione definitiva. Si rileva anche il contrasto con l'art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo.

La disposizione in esame violerebbe...

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