N. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 2009

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza 70/07/09 sul ricorso n. 17492/07, depositato il 14 maggio 2007, avverso avviso di accertamento n.

RE9020500076 I.V.A. 2004, contro Agenzia Entrate, Ufficio Casoria, proposto dal ricorrente: L'Isola dei Pesci s.a.s. di Liberti Carmine & C., via Pezzalunga, 77_- 80011 Acerra (Napoli), difeso da: Buono Iolanda dott. com. Parretta Vincenzo, via G.M. Bosco Palanto_- 81100

Caserta.

Svolgimento del processo Con ricorso n. 17492/07, depositato il 14 maggio 2007, l'Isola dei Pesci s.a.s. di Liberti Carmine, rappresentata e difesa dall'avv.

Buono Iolanda e dal dott. Vincenzo Parretta, con studio in Caserta alla via G.M. Bosco palazzo Anto, impugna l'avviso di accertamento n.

RE9020500076 IVA 2004, con il quale l'Ufficio ha rettificato, ex art.

54, comma 5, d.P.R n. 633/725, la dichiarazione IVA per l'anno 2004 e ne chiede l'annullamento.

Osserva la societa' ricorrente che nell'accertamento non risultano indicate quali siano le fatture ritenute fittizie dall'Ufficio impositore e che non le e' stata notificata la segnalazione della G.d.F. del 6 dicembre 2006 a cui si richiama l'amministrazione finanziaria; che essendo stata tutta la documentazione fiscale, tecnica ed amministrativa della societa', sottoposta a sequestro da parte della G.d.F., su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, non e' stata in grado di esibire neppure le fotocopie dei documenti occorrenti per l'esercizio del suo diritto di difesa, in violazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c. per il quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chiede ai sensi dell'art. 295 c.p.c. di sospendersi il giudizio in attesa della definizione del procedimento penale.

Eccepisce ancora la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/00, dal momento che l'ufficio si richiama a documenti estranei al processo ma necessari ai fini di una corretta decisione (conf. Cass.

14 aprile 2004, n. 7080) ed un palese difetto di motivazione nell'accertamento, avendo l'Ufficio impositore recuperato a tassazione l'IVA senza elementi certi e senza motivare le ragioni del recupero su pretese operazioni inesistenti. Aggiunge che gli elementi richiamati dall'Ufficio per presumere l'esistenza di operazioni sottratte alla tassazione, sono gli stessi che la G.d.F. ha accertato essere stati utilizzati per la realizzazione di opere riscontrate in sede di verifica...

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