N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2009

IL GIUDICE DI PACE Rilevato che il pubblico ministero ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1 del d.P.R. 286/1998, art. 62-bis del d.P.R. 275/2000 e art. 1-ter legge 102/2009 per violazione degli articoli 3, 24 secondo e terzo comma, 27 terzo comma e art. 97 primo comma della Costituzione deducendo le seguenti motivazioni:

  1. l'art. 10-bis d.P.R. n. 286/1998 (limitatamente alla ipotesi di soggiorno illegale) viola l'art. 3 della Costituzione, inteso come principio di uguaglianza dinnanzi alla legge: sia come necessita' di diverso trattamento per situazioni differenti sia come necessita' di pari trattamento per situazioni simili;

  2. l'art. 10-bis d.P.R. n. 286/98 (limitatamente alla ipotesi di soggiorno illegale) viola l'art. 24 secondo comma della Costituzione, inteso come il diritto di difesa del nemo tenetur se detengere;

  3. l'art. 1-ter comma 1 e 8 della legge 102/2009 viola l'art.

    3 della Costituzione laddove prevede la sospensione del procedimento penale rispetto alla violazione delle norme relative all'ingresso e soggiorno dello straniero (tra cui la contravvenzione ex art. 10-bis d.P.R. n. 286/1998) limitatamente alla categoria di lavoratori in nero cosiddette 'badanti' disponibili alla emersione e non anche la estensione a tutti gli altri lavoratori in nero parimenti disponibili all'emersione;

  4. l'art. 62-bis d.P.R. n. 275/2000 e l'art. 16 comma 1 d.P.R. n. 286/1998 violano gli articoli della Costituzione: n. 3 quale principio di ragionevolezza che deve presiedere a ogni normativa; n. 27 terzo comma quale principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato; art. 97 primo comma quale principio del buon andamento della pubblica amministrazione esteso anche alla giurisdizione.

    Ritenute le questioni sollevate non manifestamente infondate O s s e r v a L'art. 3 Cost. appare violato sotto il profilo concernente la irragionevole disparita' di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/98 che prevede la punibilita' dello straniero inottemperante all'ordine di allontanamento del Questore solo quando lo stesso si trattenga nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito e 'senza giustificato motivo'. Tali condizioni non sono state richiamate nella nuova figura criminosa, pertanto e' sufficiente, per esempio, il venir meno, per un qualunque motivo del permesso di soggiorno perche' sia automaticamente integrata un'ipotesi...

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