N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2010

Ricorso della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, on. Antonio Bassolino, rappresentato e difeso, in virtu' della delibera di Giunta n. 178 del 25 febbraio 2010 e giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Prof.

Vincenzo Cocozza unitamente all'avv. Maria d'Elia dell'Avvocatura Regionale, insieme con i quali elettivamente domicilia in Roma, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania alla Via Poli n. 29, contro: il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, dell'art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 - supplemento ordinario n.

243/2009, in relazione a:

comma 91, lettera a);

comma 91, lettera b) e comma 76, lettera a) punto 1 e lettera

b), limitatamente alla parte in cui prevedono il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e sanzionano con la nullita' i contratti stipulati in violazione del divieto medesimo, per violazione degli artt. 3 - 114 - 117 - 118 - 119 della Costituzione e del principio di leale cooperazione nonche' per irragionevolezza.

F a t t o Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 supplemento ordinario n. 243/2009, e' stata pubblicata la legge n.

191 del 23 dicembre 2009 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)', che appare in alcune disposizioni inficiata da illegittimita' costituzionale per contrasto con l'assetto delle competenze fissato dal Titolo V Parte Seconda della Costituzione.

Risulta da tali disposizioni violata l'autonomia finanziaria, di bilancio e di spesa delle Regioni nonche', piu' in generale, il criterio di riparto della potesta' legislativa e il principio di leale cooperazione. Per altro aspetto, inoltre, le stesse disposizioni si mostrano irragionevoli e sproporzionate.

Si impone percio' la reintegrazione dell'ordine giuridico violato attraverso la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme impugnate relative alla legge n. 191/2009 di seguito precisate, per i motivi in relazione a ciascuna di esse specificamente dedotti:

M o t i v i

Comma 91, lettera a).

Violazione artt. 3, 114, 117, 118 e 119 Cost. Lesione della sfera di competenza delle regioni. Violazione del principio di leale cooperazione. Violazione del criterio di ragionevolezza.

  1. - La disposizione impugnata si inserisce in un ambito normativo complesso, volto a realizzare il riequilibrio della spesa sanitaria regionale, attraverso un percorso di razionalizzazione e riorganizzazione condiviso dallo Stato e dalle Regioni.

    In particolare, si ricorda quanto segue.

    Il comma 164, art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 prevede un finanziamento integrativo a carico dello Stato per le spese del Servizio sanitario nazionale da ripartirsi 'tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni'.

    Il comma 173, art. 1 della medesima legge condiziona l'accesso a tale 'fondo integrativo' alla stipula di una intesa che contempli, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, determinati adempimenti.

    I commi 174, 175 e 176 prevedono e disciplinano l'accertamento al quarto trimestre dell'eventuale disavanzo di gestione e l'adozione da parte del Presidente della Regione dei necessari provvedimenti di ripianamento, ivi compresi gli aumenti dell'addizionale IRPEF e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

    Il comma 176 dell'art. 1 dispone, che in caso di mancato adempimento da parte delle Regioni degli obblighi di cui al richiamato comma 173 del medesimo articolo, e' precluso l'accesso al maggior finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007 (esteso ai periodi 2004 e...

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