Sentenza nº 120 da Constitutional Court (Italy), 26 Marzo 2010

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione26 Marzo 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.120

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 4, 5, comma 7, 19, comma 2 e 20, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica l’11 dicembre 2008, depositato in cancelleria il 18 dicembre 2008 ed iscritto al n. 98 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione, fuori termine, della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica del 26 gennaio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato alla Regione Puglia l’11 dicembre 2008 e depositato presso la Cancelleria della Corte Costituzionale il 18 dicembre 2008 (reg. ric. n. 98 del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 4, 5, comma 7, 19, comma 2, e 20, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), per violazione degli articoli 10, 11 e 117, primo comma, secondo comma, lettere a) e s), e terzo comma, della Costituzione.

    1.1. – L’art. 4, comma 4, della legge regionale n. 25 del 2008, prevede che «Non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione dei componenti degli stessi e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate».

    Secondo il ricorrente, la disposizione contiene un vizio logico originario, in quanto considera ipotesi di manutenzione ordinaria la variazione del percorso di un elettrodotto che, invece, implicando una modificazione progettuale, costituisce intervento di manutenzione straordinaria.

    L’esenzione di qualunque variante di tracciato dalla preventiva autorizzazione o denuncia, anche a prescindere dalla sua oggettiva ampiezza, contrasta con la normativa di derivazione comunitaria in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA).

    Assume il ricorrente che la procedura di VIA è strutturata sul principio dell’azione preventiva, in base al quale la migliore politica ecologica possibile deve prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione di progetti, la cui compatibilità con l’ecosistema è verificata nell’ambito di un processo decisionale politico che prevede la partecipazione della popolazione dei territori interessati e che si prefigge l’obiettivo di coniugare l’uso efficiente delle risorse con il rispetto delle condizioni di stabilità ambientale (cosiddetto “sviluppo sostenibile”). Essa è attualmente regolata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con le modifiche introdotte dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale). La disciplina statale detta i principi in materia (parte III del d.lgs. n. 152 del 2006), mentre le Regioni sono legittimate a legiferare nel dettaglio, nel rispetto dei principi indicati dallo Stato e dall’ordinamento comunitario.

    Il d.lgs. n. 152 del 2006 – rileva il ricorrente – distingue il procedimento autorizzatorio principale da quello per il rilascio della VIA. Mentre il primo si svolge in conferenza di servizi, il secondo è articolato in distinte fasi, prevedendo all’inizio lo svolgimento dell’istruttoria e la redazione del parere conclusivo da parte della commissione per la valutazione di impatto ambientale e, infine, l’emanazione del decreto di VIA da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. In tal senso, il procedimento di VIA è delineato come un procedimento permissivo autonomo, il cui provvedimento finale ha carattere endoprocedimentale, obbligatorio, vincolante e sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia di tutela dell’ambiente. L’assenza o la formulazione negativa della valutazione inibiscono l’ulteriore corso del procedimento autorizzatorio principale.

    L’effettuazione della VIA – si osserva ancora nel ricorso – è subordinata allo svolgimento di un subprocedimento preventivo volto alla verifica dell’assoggettabilità dell’opera realizzanda alla VIA medesima, che costituisce attuazione dell’art. 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati). L’art. 20, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, estende la verifica di assoggettabilità ai progetti «inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l’ambiente, nonché quelli di cui all’allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo». Nell’allegato IV al d.lgs. n. 152 del 2006, punto 7, lettera z), figurano appunto gli «Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 100 kW e con tracciato superiore a 3 Km.».

    Nel medesimo allegato IV, al punto 8, lettera t), si fa, inoltre, riferimento alle «modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente».

    La normativa statale, attuativa di quella comunitaria, presuppone sempre e comunque un controllo dell’autorità pubblica su determinati progetti di opere o di loro modificazione ai fini della loro sottoposizione a VIA. Le richiamate disposizioni statali costituiscono espressione di livelli di tutela ambientale e devono essere rispettate uniformemente su tutto il territorio nazionale.

    L’art. 4, comma 4, della legge regionale impugnata collide – ad avviso del ricorrente – con le disposizioni richiamate, poiché sottrae qualunque variante di tracciato all’autorizzazione, e quindi alla VIA, e ciò a prescindere ovviamente dalla sua oggettiva estensione e ricaduta sui valori ambientali, potendosi in astratto raggiungere, in assenza di una soglia minima fissata dallo strumento normativo regionale, anche il limite di 15 Km.

    Le norme che disciplinano la procedura di VIA sono infatti poste a presidio della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, sicché la loro elusione vulnera i valori tutelati e costituisce violazione sia dei principi del diritto comunitario, che del criterio di riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, con violazione degli artt. 10, 11 e 117, primo comma e secondo comma, lettere a) ed s), Cost.

    Inoltre nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», che rientra nella potestà legislativa concorrente, le Regioni devono sempre attenersi al rispetto dei principi fondamentali nei quali rientrano anche quelli derivanti dal recepimento del diritto comunitario.

    1.2. – Anche l’art. 5, comma 7, della legge regionale n. 25 del 2008, secondo il ricorrente, contrasta con i principi contenuti nell’art. 24, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto prevede che l’avviso di deposito della domanda di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linee ed impianti elettrici sia pubblicato solo sul sito web della Regione e non anche a mezzo stampa su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.

    Per di più, la richiamata disposizione regionale non include tra le informazioni che devono essere contenute nell’avviso al pubblico «una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili impatti ambientali» come invece disposto dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.

    La norma regionale indica, inoltre, in soli quindici giorni il termine per il deposito e la consultazione degli atti e in soli trenta giorni quello per la presentazione di eventuali osservazioni od opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati, in totale difformità rispetto al termine unico di sessanta giorni stabilito dall’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, comprimendo in tal modo l’esercizio del diritto dei cittadini alla partecipazione alle procedure decisionali, facendo venire meno le garanzie che in proposito l’art. 6, paragrafi 2, 3 e 4, della citata direttiva 85/337/CEE, impongono agli Stati membri di assicurare.

    Conseguentemente, anche l’art. 5, comma 7, della legge regionale n. 25 del 2008 si porrebbe in contrasto con gli artt. 10, 11 e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
2 temas prácticos
  • Sentenza nº 209 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2011
    • Italia
    • 13 Julio 2011
    ...competente di esprimersi preventivamente circa la sussistenza delle condizioni di cui sopra». La difesa erariale richiama la sentenza n. 120 del 2010 della Corte costituzionale, la quale ha chiarito che, sebbene la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sia «praticabile in ipotesi ......
  • N. 209 SENTENZA 4 - 13 luglio 2011
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 20 Luglio 2011
    • 20 Julio 2011
    ...competente di esprimersi preventivamente circa la sussistenza delle condizioni di cui sopra'. La difesa erariale richiama la sentenza n. 120 del 2010 della Corte costituzionale, la quale ha chiarito che, sebbene la procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA sia 'praticabile in ipotesi......
1 sentencias
  • Sentenza nº 209 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2011
    • Italia
    • 13 Julio 2011
    ...competente di esprimersi preventivamente circa la sussistenza delle condizioni di cui sopra». La difesa erariale richiama la sentenza n. 120 del 2010 della Corte costituzionale, la quale ha chiarito che, sebbene la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sia «praticabile in ipotesi ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT