LEGGE REGIONALE 17 giugno 2009, n. 15 - Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, n. 26 del 30 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Aggiornamento dei residui attivi 1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2009 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:

in aumento euro 309.194.791,71;

in diminuzione euro 111.168.004,39;

differenza euro 198.026.787,32.

  1. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, a seguito delle variazioni di cui al comma 1, e' rideterminato in euro 1.218.026.787,32.

    Art. 2

    Aggiornamento dei residui passivi 1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2009 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:

    in aumento euro 180.396.768,77;

    in diminuzione euro 128.294.608,92;

    differenza euro 52.102.159,85.

  2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, a seguito delle variazioni di cui al comma 1, e' rideterminato in euro 922.102.159,85.

    Art. 3

    Aggiornamento del fondo iniziale di cassa 1. Il fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2009 e' determinato in euro 106.540.145,28 in base alle risultanze del conto reso dal Tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2008.

    Art. 4

    Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009, all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), si applica una riduzione nella misura di 0,92 punti percentuali sul valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale dai soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, con esclusione dei soggetti di cui alla lettera e-bis del medesimo articolo che non abbiano optato, ai sensi dell'art. 10-bis, per la determinazione della base imponibile relativa alle attivita' commerciali secondo le disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo n. 446/1997. Per i soggetti che hanno optato per la determinazione della base imponibile secondo le disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo n. 446/1997 e' esclusa la riduzione di aliquota sulla quota di valore della produzione non riferita ad attivita' commerciali.

  3. L'aliquota ridotta si applica al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009.

  4. Limitatamente al periodo di imposta di efficacia delle presenti disposizioni, e salvo quanto previsto dal comma 4, la riduzione di aliquota assorbe le agevolazioni gia' previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo.

  5. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge regionale.

    Art. 5

    Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29.

  6. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), agli interventi in materia di finanza locale, e' aumentato, per l'anno 2009, di euro 20.802.858,65 in applicazione dell'art. 6-ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

  7. Al fine di garantire ai comuni misure compensative per i mancati introiti derivanti dalle esenzioni tributarie e tariffarie, stabilite ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, e' autorizzato, per il 2009, il trasferimento ai Comuni di una quota dell'importo di cui al comma 1 pari ad euro 2.500.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.01capitolo 20755).

  8. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a euro 2.480.994,92, e' vincolata nell'apposito fondo di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), (obiettivo programmatico 2.1.1.01 - capitolo 20750).

  9. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 3, la Giunta regionale e' autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa gia' esistenti ovvero da istituire negli obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale Speciali interventi).

  10. La somma di euro 20.802.858,65 e' cosi' ripartita:

    1. euro 2.500.000,00, per gli interventi di cui al comma 2;

    2. euro 2.480.994,92, per il fondo di cui al comma 3;

    3. euro 2.810.284, per gli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245);

    4. euro 13.011.579,73, per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto stabilito dal comma 6 (obiettivo programmatico 2.1.1.02).

  11. All'allegato A di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), della legge regionale 29/2008, sono apportate le seguenti modificazioni in aumento:

    Parte di provvedimento in formato grafico

    Art. 6

    Fondo per speciali programmi di investimento-FoSPI 1. La spesa per il programma Fospi 2008/2010 di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, gia' autorizzata ai sensi dell'art.

    7, comma 2, della legge regionale n. 29/2008 per euro 32.960.254,00 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.), e' rideterminata complessivamente in euro 32.754.972 di cui:

    1. anno 2009: euro 3.179.872;

    2. anno 2010: euro 2.601.347;

      2 Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fospi 2009/2011 di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, la spesa complessiva di euro 38.905.567 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21245 parz.), gia' autorizzata ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 29/2008, e' cosi' suddivisa:

    3. anno 2009: euro 28.915.358;

    4. anno 2010: euro 5.166.149;

    5. anno 2011: euro 4.824.060.

  12. Ai fini dell'approvazione del programma Fospi di cui all'art.

    20 della legge regionale n. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2010/2012, gia' determinata dall'art. 7, comma 7, della legge regionale n. 29/2008 in euro 37.896.024, e' rideterminata in euro 40.911.590, ed e' indicativamente suddivisa in euro 29.718.100, per l'anno 2010, e euro 8.588.296, per l'anno 2011.

    All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualita', ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvede con legge finanziaria per il triennio 2010/2012 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.).

  13. Alla copertura del maggiore onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a euro 2.810.284 per l'anno 2009, si provvede con la quota di avanzo di amministrazione di finanza locale di cui all'art. 5, comma 5, lettera...

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