LEGGE REGIONALE 11 agosto 2009, n. 16 - Norme per la costruzione in zona sismica e per tutela fisica del territorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 19 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nel rispetto della parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia 'Testo A'), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumita' e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilita' e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.

  1. Alla realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.

    Art. 2

    Ambito di applicazione 1. Le norme per la costruzione in zona sismica contenute nella presente legge si applicano a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo, nelle zone del territorio della Regione soggette all'obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all'art. 6, comma 2, lettera a).

    Art. 3

    Competenze della Regione 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 la Regione provvede:

    1. alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta;

      decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;

    2. alla gestione degli elenchi delle zone di cui alla lettera

    3. e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicita', in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'art. 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.

      380/2001;

    4. all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarieta' e uniformita' di trattamento del territorio regionale.

  2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

    1. la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta e bassa sismicita' ai fini di cui agli articoli 6 e 7;

    2. le modalita' di applicazione delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica cosi' come definite dalle normative vigenti;

    3. le modalita' del sorteggio dei progetti previsto all'art. 7, comma 3, e delle relative comunicazioni;

    4. i parametri per la determinazione dell'onere istruttorio per la parziale copertura dei costi dell'attivita' svolta dagli organismi tecnici istituiti ai sensi del comma 4.

  3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:

    1. le tipologie di edifici e di opere previsti all'art. 6, comma 2, lettera a);

    2. le modalita' di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 6 e 7;

    3. i criteri per la determinazione della funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera, ai sensi dell'art. 5, comma 3.

  4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all'art. 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalita' di funzionamento.

    Art. 4

    Competenze dei Comuni 1. I Comuni con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:

    1. a esprimersi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a);

    2. a svolgere le attivita' connesse al deposito dei progetti previsto all'art. 5, comma 1;

    3. a svolgere, ai sensi degli articoli 6 e 7, le attivita' relative alla trasmissione dei progetti alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia;

    4. a svolgere le attivita' connesse alla denuncia dei lavori prevista all'art. 8;

    5. alla gestione e all'aggiornamento costante dei registri delle denunce dei progetti di cui all'art.93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

    6. al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

    7. alla vigilanza sul rispetto, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica definite ai sensi dell'art. 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.

    380/2001.

  5. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera f), i Comuni si avvalgono di organismi tecnici, composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti, costituiti ai sensi dell'art. 3, comma 4.

    Art. 5

    Disciplina dell'autorizzazione 1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'art. 2 e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari e' soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso il Comune competente per territorio, ai fini di cui agli articoli 6 e 7.

  6. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'art.

    6, comma 2, e alle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari e' subordinato all'autorizzazione scritta da parte del Comune competente per territorio.

  7. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione alle varianti in corso d'opera o agli interventi locali su costruzioni esistenti, che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera, come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), e' asseverata da una dichiarazione del progettista ed e' accertata dal collaudatore delle opere e degli interventi stessi. In tali casi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.

  8. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli edifici e alle opere di cui all'art. 6, comma 2, lettera a).

  9. Le stazioni appaltanti i lavori pubblici presentano l'istanza di autorizzazione di cui al comma 2, prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori.

    Art. 6

    Procedimento di autorizzazione 1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di cui all'art.

    5, comma 2, e' presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'art. 3, comma 4.

  10. Il Comune, all'esito della verifica tecnica, positivo o con prescrizioni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, rilascia l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori relativi agli interventi che riguardano:

    1. gli edifici di interesse strategico e le opere, la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, cosi' come individuati ai sensi dell'art.

      3, comma 3, lettera a);

    2. gli edifici e le opere, diversi da quelli previsti dalla lettera a), compresi nelle aree ad alta sismicita', cosi' come definite ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente...

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