Ordinanza nº 152 da Constitutional Court (Italy), 19 Giugno 2019

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione19 Giugno 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 152

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, della legge della Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 2-10 ottobre 2018, depositato in cancelleria il 9 ottobre 2018, iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2019 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 9 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 22, comma 1, della legge della Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, deducendo che:

− la disposizione censurata prevede: «Dopo l’articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), è inserito il seguente: «Art. 31-bis (Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa) 1. La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza anche mediante delegazione amministrativa a Consorzi di bonifica, nell’ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), ad Agenzie regionali e ad enti locali anche in forma associata, individuati dalla Giunta regionale. 2. A tal fine la Regione, in sede di trasferimento delle risorse ai soggetti individuati al comma 1, riconosce oneri per spese generali nella misura forfettaria del dieci per cento dell’importo...

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