Sentenza nº 138 da Constitutional Court (Italy), 06 Giugno 2019

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione06 Giugno 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 138

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO’, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), dell’art. 47 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), dell’art. 14, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017), dell’art. 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), degli artt. 1, 2 e 17 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale), degli artt. 1 e 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale), e dell’art. 4, commi 1 e 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità 2018), promossi dalla Corte dei conti - sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, nei giudizi di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l’esercizio finanziario 2017, con ordinanze dell’8 agosto 2018, iscritte rispettivamente al n. 173 e al n. 177 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 49 e 50, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

udito nell’udienza pubblica del 7 maggio 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Harald Bonura per la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza dell’8 agosto 2018, iscritta al numero 173 del registro ordinanze del 2018, la Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), dell’art. 47 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), dell’art. 14, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017), dell’art. 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), degli artt.1, 2, e 17 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale) e degli artt. 1 e 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale), in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 119, primo comma, della Costituzione.

    1.1.– Il rimettente premette che, in sede di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio 2017, è emerso che sono state impegnate e pagate somme a titolo di assegno personale pensionabile per effetto della trasformazione della indennità di direzione e di coordinamento, in assenza dell’espletamento, in detta annualità, del corrispondente incarico. Sulla disciplina di dette erogazioni sono intervenuti, nel corso del 2017 e nel 2018, gli artt. 1, 2 e 17 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e gli artt. 1 e 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018. Le summenzionate erogazioni tuttavia sarebbero illegittime, in ragione sia della nullità, per contrasto con norme imperative, delle clausole dei contratti collettivi che prevedono la trasformazione, alla cessazione dell’incarico, delle indennità di dirigenza e di coordinamento in assegno personale fisso e pensionabile, sia della dubbia legittimità costituzionale delle menzionate disposizioni – e segnatamente dell’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 – che ne costituiscono il fondamento.

    Il rimettente rammenta, inoltre, che tali dubbi di legittimità costituzionale sono stati sottoposti al contraddittorio della Provincia autonoma all’udienza camerale del 20 giugno e del 28 giugno 2018, udienza alla quale hanno partecipato il magistrato relatore e il Procuratore regionale.

    Pertanto, ritenendo di dover decidere dell’applicazione di norme di dubbia legittimità costituzionale e, di conseguenza, di non poter parificare i capitoli di spesa ai quali sono imputati i pagamenti delle indennità di direzione e coordinamento trasformate in assegno personale, fisso e pensionabile, il giudice a quo ha sospeso il giudizio e ha sollevato le sopra indicate questioni di legittimità costituzionale.

    1.2.– Preliminarmente, il collegio rimettente espone i motivi che lo ritengono legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, quali, anzitutto, il fatto che il giudizio di parificazione si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa, prevede la partecipazione del Procuratore regionale in contraddittorio con i rappresentanti dell’amministrazione e si conclude con una pronuncia adottata in esito a una pubblica udienza. D’altronde, la consolidata giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 213 del 2008, n. 244 del 1995, n. 142 del 1968, n. 121 del 1966 e n. 165 del 1963) avrebbe già riconosciuto la legittimazione a promuovere, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 81 Cost., avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell’articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali; nonché, da ultimo, la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di parificazione del rendiconto delle Regioni ad autonomia ordinaria (sono citate le sentenze n. 89 del 2017, n. 107 del 2016 e n. 181 del 2015).

    Il rimettente ritiene che detta legittimazione debba riconoscersi non solo, come già accaduto, in riferimento all’art. 81 Cost., ma, più in generale, e anche in considerazione della nuova formulazione del precetto costituzionale, come modificato a seguito della riforma del 2012, introdotta con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), alle norme costituzionali che, in modo diretto o indiretto, involgono la materia della finanza pubblica, apprestando tutela alle risorse pubbliche e alla loro corretta utilizzazione.

    Il valore dell’equilibrio dei bilanci dovrebbe difatti essere declinato secondo una dimensione dinamica e prospettica, in base a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, attraverso altri parametri costituzionali, quali i menzionati artt. 3, 36, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 119, primo comma, Cost. D’altronde, il principio di sana gestione finanziaria richiederebbe un atteggiamento prudenziale del legislatore provinciale, che eviti la creazione di poste prive di una legittima copertura legislativa con le possibili ripercussioni sugli esercizi futuri. Richiama, a riguardo, le valutazioni relative all’individuazione dei parametri costituzionali nelle ordinanze di rimessione a questa Corte delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla sezione regionale di controllo per il Piemonte (r.o. n. 49 [recte: 246] del 2014) e per la Liguria (r.o. n. 34 del 2017 [recte: 2018]).

    Nel caso di specie, la violazione della competenza legislativa esclusiva statale da parte della Provincia autonoma di Bolzano avrebbe determinato un aumento della spesa del personale che costituisce il maggior aggregato della spesa corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale, non solo con riferimento a tetti di spesa e a limiti della stessa, ma anche in termini di violazione delle norme imperative che pongono la regola della corrispettività tra retribuzione e prestazioni effettivamente rese.

    Il collegio rimettente, infine, condividendo e facendo proprio quanto già osservato dalle sezioni di controllo per il...

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