N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 gennaio 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale 27 novembre 2009 n.

27, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 30 novembre 2009, recante 'Servizio sanitario regionale Assunzione e dotazioni organiche' giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 22 gennaio 2010.

Con la legge regionale n. 1 del 27 novembre 2009, n. 27, che consta di tre articoli, la Regione Puglia ha dettato norme in materia di assunzioni e dotazioni organiche relative al Servizio sanitario regionale.

In particolare tale legge regionale, all'art. 1, comma 1 prevede che, nel rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dall'art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 3, comma 115, lettere a) e b) della legge n. 244/2007, fermo restando il numero dei dipendenti in servizio, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2008 presso le aziende sanitarie e gli enti pubblici del servizio sanitario regionale (SSR), i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione a livello regionale nella misura del 40 per cento.

Il comma successivo demanda alla Giunta regionale di provvedere alla distribuzione delle somme di cui al comma 1 sulla base di specifici fabbisogni correlati a nuove attivita' e/o nuovi servizi.

Il terzo comma prevede la destinazione del restante 60 per cento dei minori costi di cui al comma 1 alla copertura del fabbisogno determinato da ciascuna azienda ed ente pubblico del servizio sanitario regionale nel piano annuale delle assunzioni adottato, in conformita' alle norme vigenti, previa approvazione da parte della Giunta regionale.

Il comma 4 impone alle aziende ed enti pubblici del SSR di registrare le dotazioni e le relative modificazioni, approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del sistema informativo sanitario regionale, al fine di dare attuazione alla legge in questione.

E' avviso del Governo che, con la disposizione in epigrafe, la Regione Puglia abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla propria competenza legislativa, come si confida di dimostrare in appresso con...

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