Sentenza nº 118 da Constitutional Court (Italy), 16 Maggio 2019

RelatoreLuca Antonini
Data di Resoluzione16 Maggio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 118

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12-bis, comma 4, 16, comma 1, e 52, comma 2, lettere a), h), i) e j), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta) inserito, il primo, e come sostituiti, gli altri, rispettivamente dagli artt. 3, 9 e 17 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 28 giugno-4 luglio 2018, depositato in cancelleria il 6 luglio 2018, iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

udito nella udienza pubblica del 19 marzo 2019 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione il 28 giugno 2018 e depositato in cancelleria il 6 luglio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 3, 9 e 17 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali), ritenendo che tali disposizioni eccedano dalla competenza riconosciuta in materia urbanistica dall’art. 2, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e violino la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

  2. – L’art. 3 impugnato inserisce l’art. 12-bis nella legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), con il quale viene disciplinata la valutazione ambientale strategica (VAS) del piano regolatore generale (PRG) e delle sue varianti.

    Il ricorso indirizza la censura nei confronti del comma 4 dell’art. 12-bis, ai sensi del quale «[i] piani urbanistici di dettaglio interessanti aree già sottoposte a VAS in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici sovraordinati, qualora non comportino ulteriori varianti al PRG vigente, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità dei piani urbanistici di dettaglio sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle procedure effettuate sulle varianti al PRG sovraordinate».

    Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata consentirebbe di non svolgere la verifica di assoggettabilità a VAS in fattispecie in cui, invece, questa deve essere assicurata ai sensi della normativa statale interposta. Infatti, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) prevede all’art. 6, comma 2, lettera a), che «viene effettuata una valutazione per tutti i piani […] che sono elaborati […] per i settori […] della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli» e, al successivo comma 3, specifica che per i predetti piani «che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento».

    La disciplina regionale del PRG e delle modifiche allo stesso prevede, invece, le categorie delle «varianti non sostanziali» e delle «modifiche non costituenti variante». In particolare, il ricorrente evidenzia che tra le seconde vi sarebbero delle ipotesi suscettibili di produrre effetti ambientali non considerati nei processi di valutazione aventi a oggetto gli strumenti di pianificazione sovraordinati. Tra quelle elencate dall’art. 14, comma 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 11 del 1998, vengono menzionati gli «adeguamenti di limitata entità, imposti da esigenze tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse generale» (lettera b) e la «destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opere o di servizi pubblici» (lettera h).

    La normativa impugnata, pertanto, consentirebbe di escludere la verifica di assoggettabilità a VAS per i piani urbanistici di dettaglio (PUD) che non comportano «ulteriori varianti al PRG vigente», ma che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e che possono contenere modifiche minori ai piani sovraordinati (qualificate dalla normativa regionale come «modifiche non costituenti variante»).

    Di conseguenza, poiché la normativa statale richiamata stabilisce dei livelli di tutela ambientale che anche le Regioni ad autonomia speciale devono assicurare, la legge regionale impugnata, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., avrebbe determinato casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS non previsti dalla legislazione statale interposta, riducendo così i livelli di tutela ambientale stabiliti.

  3. – Il ricorso impugna anche l’art. 9 della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2018 che, nel sostituire l’art. 16 della legge reg. Valle d’Aosta n. 11 del 1998 (rubricato «[p]rocedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione delle varianti non sostanziali al PRG»), vi prevede al comma 1 che «[l]e varianti non sostanziali al PRG non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS».

    Secondo il ricorrente, le varianti non sostanziali rientrerebbero senza dubbio tra le modifiche minori ai piani per le quali l’art. 6, commi 2, lettera a), e 3, cod. ambiente prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VAS.

    Pertanto, la disposizione impugnata avrebbe determinato casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS e alla VAS non previsti dalla legislazione statale, la quale stabilisce dei livelli di tutela ambientale che anche le Regioni ad autonomia speciale devono assicurare. Sussisterebbe pertanto la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., essendo stati ridotti i livelli di tutela ambientale stabiliti dal legislatore statale con la normativa interposta.

  4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, infine, l’art. 17 della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2018, che sostituisce l’art. 52 della legge reg. Valle d’Aosta n. 11 del 1998, rubricato «[d]isciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A» e diretto a individuare gli interventi consentiti nei centri storici in assenza degli strumenti attuativi del PRG. In particolare, nell’elenco contenuto nel comma 2 del novellato art. 52, la censura si appunta sugli interventi descritti alle lettere a), h), i) e j), «di cui non si rinviene corrispondenza» nell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)». Tale disposizione statale stabilirebbe «puntualmente» quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, sono consentiti nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici nonché nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione.

    Il legislatore regionale, con la norma impugnata, non avrebbe rispettato la sfera di competenza esclusiva in materia urbanistica statutariamente prevista e si porrebbe soprattutto in contrasto con la normativa statale in materia di «tutela dell’ambiente», di competenza esclusiva statale e rilevante per delimitare la competenza regionale esclusiva in materia urbanistica. Quest’ultima, infatti, deve comunque «svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

    Quanto all’art. 9 del t.u. edilizia, il ricorso richiama la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 68 del 2018 e n. 84 del 2017), affermando che sia il comma 1 che il comma 2, «coinvolgendo anche valori di rilievo costituzionale, quali il paesaggio, l’ambiente e i beni culturali, [sarebbero] posti a presidio di valori di chiaro rilievo costituzionale, essendo volti a impedire interventi suscettibili di compromettere l’ordinato uso del territorio e determinare la consumazione del suolo nazionale: le disposizioni statali, quindi, per tali profili, attesa la rilevanza del bene protetto, non po[trebbero] che rendersi applicabili anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale».

    Da ultimo, il ricorrente esclude che la legittimità dell’art. 17 possa essere utilmente sostenuta: a) dalla previsione normativa del parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT