REGOLAMENTO REGIONALE 10 ottobre 2008, n. 5 - Regolamento dei canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicato nel Bollettino uffiicale della Regione Molise n. 24 del 16 ottobre 2008) Premesso che:

il consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 271 del 30 settembre 2008:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Le presenti norme regolamentari, emanate in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17, si applicano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica indicati all'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Determinazione del canone di locazione 1. Il canone di locazione degli alloggi e' commisurato al reddito anno lordo del nucleo familiare e, solo per la Fascia 'B', al valore dell'immobile.

Art. 3

Reddito 1. Ai fini del presente Regolamento, per reddito annuo lordo del nucleo familiare deve intendersi qualsiasi reddito prodotto, di varia natura, compreso quello esente e/o per il quale non vi e' obbligo di presentazione della denuncia dei redditi, con esclusione di quelli percepiti dai componenti diversamente abili a causa della loro inabilita'. In presenza di soli redditi esenti verranno applicati i canoni della fascia A1.

  1. Concorrono a formare il nucleo familiare tutti i componenti risultanti dallo stato di famiglia del titolare del rapporto locativo, compresi i coabitanti, tenuto comunque conto del concetto del nucleo familiare di cui all'art. 24, comma 5, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17.

  2. I canoni devono essere calcolati tenendo conto della situazione reddituale riferita all'anno precedente.

    Art. 4

    Valore dell'immobile 1. Il valore dell'immobile e' costituito dal prodotto della superficie utile per il costo totale al mq gia' moltiplicato per i coefficienti correttivi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.

    Art. 5

    Superficie 1. La superficie utile e' data dalla somma dei seguenti elementi:

    1. l'intera superficie dell'unita' immobiliare;

    2. il 50% della superficie delle autorimesse singole;

    3. il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;

    4. il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

    5. il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;

    6. il 10% della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unita' immobiliare.

    Art. 6

    Costo totale 1. Il costo totale al mq per gli immobili la cui costruzione e' stata ultimata entro il 31 dicembre 1975 e' fissato in euro 120,00.

  3. Per gli immobili la cui costruzione e' stata ultimata dopo il 31 dicembre 1975, il costo totale al mq e' cosi' determinato:

    per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1976.......... euro 150,00;

    per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1977.......... euro 185,00;

    per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1978.......... euro 220,00;

    per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1979.......... euro 255,00;

    per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1980.......... euro 290,00;

    per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1981.......... euro 325,00;

    per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1982.......... euro 360,00;

    per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1983.......... euro 395,00;

    per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1984.......... euro 430,00;

    per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1985.......... euro 465,00;

    per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre...

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