N. 85 ORDINANZA 24 febbraio 2010 - 5 marzo 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO , Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promosso dal Giudice di pace di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra M. Y. e la Toro Assicurazioni s.p.a. ed altro, con ordinanza del 23 settembre 2008, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso per il risarcimento del danno subito da M.Y. in un incidente stradale avvenuto il 26 giugno 2007, il Giudice di pace di Arezzo, con ordinanza depositata il 23 settembre 2008, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che l'attore ha intrapreso l'azione diretta contro la propria compagnia assicuratrice e che si e' costituito in causa il preteso danneggiante, il quale ha chiesto sollevarsi la questione di legittimita' costituzionale;

che, secondo il giudice a quo, in assenza dell'art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 209 del 2005, l'azione risarcitoria avrebbe dovuto invece essere esercitata nei confronti del responsabile del danno, soggetto diverso dall'odierna convenuta, e che la stessa conseguenza si avrebbe qualora la norma citata fosse ritenuta in contrasto con la Costituzione;

che, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice denuncia: a) il vizio di formazione legislativa, per avere il Consiglio di Stato espresso il parere su uno schema di codice parzialmente diverso da quello poi emanato e privo delle norme relative al risarcimento diretto; b) l'eccesso di delega di cui all'art. 76 Cost., per avere il Governo, introducendo l'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, modificato i diritti dei...

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