Sentenza nº 84 da Constitutional Court (Italy), 11 Aprile 2019

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione11 Aprile 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 84

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7, recante «Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 29 marzo-3 aprile 2018, depositato in cancelleria il 6 aprile 2018, iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nella udienza pubblica del 5 marzo 2019 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Antonella Forloni per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

  1. − Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7, recante «Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istruzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze», lamentando la violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    1.1.− Afferma il ricorrente che le disposizioni impugnate – le quali, rispettivamente, introducono i commi 8-bis e 8-ter nell’art. 38 della legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), inseriscono il comma 3-bis e modificano il comma 4 dell’art. 39 della medesima legge reg. Lombardia n. 27 del 2015 – istituiscono un codice identificativo di riferimento (CIR) da assegnare agli alloggi locati per finalità turistiche e da utilizzare nella promozione pubblicitaria, prevedendo, altresì, apposite sanzioni per coloro che non ne facciano richiesta.

    In tal modo, esse avrebbero ingiustificatamente parificato la «disciplina degli alloggi locati per finalità turistiche e quella delle (differenti) strutture ricettive del tipo “case e appartamenti vacanze”, di cui all’art. 26 della legge regionale n. 27/2015».

    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina degli alloggi locati per finalità turistica, senza servizi aggiuntivi, rientra nella competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    La locazione in parola, infatti, sarebbe disciplinata dall’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), ai sensi del quale «Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in materia di locazione».

    La materia − prosegue il ricorrente − è stata disciplinata per la prima volta dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), che stabilisce quali articoli della legge stessa siano applicabili anche agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche (art. l, comma 2, lettera c).

    Per contro, le strutture ricettive denominate case e appartamenti per vacanze sarebbero delle vere e proprie strutture recettizie extralberghiere, che presupporrebbero una organizzazione a carattere imprenditoriale, e in quanto tali potrebbero essere disciplinate dal legislatore regionale perché rientranti nell’organizzazione del mercato turistico, di competenza residuale delle Regioni.

    In conformità a tale impostazione, la Regione Veneto, con l’art. 27-bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto) e la Regione Emilia-Romagna, con l’art. 12 della legge regionale 28 luglio 2014, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità), avrebbero differenziato la disciplina delle locazioni per finalità turistiche rispetto a quella delle case vacanze.

    Solo la messa a disposizione di quest’ultime costituirebbe esercizio di una impresa commerciale, consistente nella prestazione in forma professionale e organizzata di un servizio di alloggio e di eventuali servizi complementari, mentre la locazione turistica sarebbe null’altro che una forma di sfruttamento della proprietà privata non professionale e non organizzato. Non a caso l’art. 18 della legge reg. Lombardia n. 27 del 2015, nell’elencare le strutture ricettive non alberghiere, menzionerebbe le case vacanze ma non gli immobili dati in locazione turistica.

    Il fenomeno della locazione turistica, dunque, si esaurirebbe sul piano dell’autonomia negoziale di diritto privato non commerciale, mentre il servizio di messa sul mercato di case vacanze costituirebbe una forma di attività economica, che giustifica anche la previsione...

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