N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 gennaio 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma, contro la Regione Toscana, in persona del suo Presidente, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale delle legge regionale 23 novembre 2009 n. 71 (BU.R. n. 50 del 27 novembre 2009) negli articoli 1 (lettera

d), 10 (comma 2), 11 (comma 4).

Articolo 1, lettera d).

Codesta Corte si e' gia' espressa in materia (sent. n. 383/2005) rilevando la legittimita' costituzionale della normativa introdotta con il d.1. n. 239/2004, convertito con modificazioni nella legge n.

290/2003, che ha comportato 'l'attribuzione di rilevanti responsabilita' ad organi statali e quindi la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 117

Cost. '.

Con la sentenza 6/2004 (che si trova per questo richiamata nella sentenza n. 383/2005) codesta Corte ha dichiarato la legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 d.1. n. 7/2002 (convertito con modificazioni nella legge n. 55/2002), dove era prevista l'autorizzazione unica ministeriale. 'innanzi tutto in quanto, ragionando diversamente, la stessa finalita' per la quale tale disciplina e' stata posta verrebbe frustrata da un assetto delle competenze amministrative diverso da quello da essa stabilito, anche in considerazione delle necessaria celerita' con cui - al fine di evitare il pericolo della interruzione della fornitura di energia su tutto il territorio nazionale - le funzioni amministrative concernenti la costruzione o il ripotenziamento di impianti di energia elettrica di particolare rilievo devono essere svolte'.

L'art. 1-sexies del d.1. n. 239/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 290/2003, al comma 1 ha poi confermato l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti 'facenti parte delle rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica', definita dall'art. 2, comma 20, d.lgs. n.

79/199 come 'il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente'.

La legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies e' stata dichiarata da codesta Corte con la sentenza n. 383/2005, gia' richiamata. Con sentenza 282/2009 e' stato poi confermato ulteriormente che nell'art.12 d.lgs. n. 387/2003 si trovano enunciati i...

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