N. 57 SENTENZA 22 - 24 febbraio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 67, commi 9 e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 20 ottobre 2008, depositato in cancelleria il 24 ottobre 2008 ed iscritto al n.

74 del registro ricorsi 2008;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese;

Udito l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (reg. ric. n. 74 del 2008), la Regione Toscana ha proposto questione di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, tra queste, in particolare dell'articolo 67, commi 9 e 10, per contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

1.1. - L'art. 67 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto, con finalita' di riduzione della spesa pubblica e di coordinamento finanziario, disposizioni miranti, da un lato, a contenere le risorse destinate alla contrattazione integrativa e, dall'altro, a verificare la rispondenza dei contratti integrativi ai contratti collettivi.

In tale contesto, il comma 8 del suddetto articolo, non impugnato dal ricorrente, ha previsto che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza, le amministrazioni pubbliche 'hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno'.

Il successivo comma 9 del medesimo articolo ha stabilito che il Ministero dell'economia - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, integra le informazioni annualmente richieste con il modello di rilevazione previsto dall'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), 'predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita' della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettivita', con particolare riferimento alle progressioni economiche'.

L'art. 67, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, infine, ha previsto che 'la Corte dei conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e...

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