N. 67 SENTENZA 22 - 26 febbraio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza Nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3, comma 2, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 25 novembre 2008 (disegno di legge n. 133, recante 'Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio'), e della legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14 (Norma urgente in materia di prosecuzione delle attivita' estrattive), promossi dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati rispettivamente il 1° dicembre 2008 ed il 7 gennaio 2009, depositati in cancelleria il 9 dicembre 2008 ed il 15 gennaio 2009 ed iscritti al n. 94 del registro ricorsi 2008 ed al n. 3 del registro ricorsi 2009.

Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana e della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 2 dicembre 2009 il Giudice relatore Paolo Grossi;

Uditi gli avvocati dello Stato Maria Gabriella Mangia e Pierluigi Di Palma per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e per il Presidente del Consiglio dei ministri, e gli avvocati Beatrice Fiandaca per la Regione Siciliana e Francesco Vetro per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 1° dicembre 2008 e depositato il 9 dicembre 2008, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ha impugnato gli artt. 1 e 3, comma 2, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 25 novembre 2008 (disegno di legge n. 133, recante 'Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio'), deducendo il contrasto, quanto all'art. 1, con gli artt. 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, nonche' con l'art. 14 dello statuto speciale, e, quanto all'art. 3, comma 2, con l'art. 97 della Costituzione.

L'organo ricorrente, dopo aver riprodotto il testo dell'art. 1 della delibera legislativa impugnata, rileva che tale disposizione stabilisce che, in caso di mancato completamento del programma di coltivazione autorizzato, le autorizzazioni all'esercizio di cava gia' rilasciate siano tutte indistintamente 'prorogate di diritto' senza alcuna condizione, per termini di durata variabili, sino al completamento del programma medesimo, a prescindere dalla estensione delle aree interessate e dell'eventuale regime vincolistico esistente sulle aree medesime. Posto che tale disposizione costituisce una sostanziale deroga alla normativa di attuazione della direttiva 27 giugno 1985 85/337/CEE, e successive modificazioni, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - normativa di attuazione dettata dal legislatore siciliano con l'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 - si verrebbe a delineare un contrasto con la direttiva medesima. Rammentati gli obiettivi di tutela ambientale perseguiti dalla direttiva comunitaria, il ricorrente ha sottolineato come la stessa stabilisca, per i progetti riguardanti le cave, l'assoggettamento obbligatorio a valutazione di impatto ambientale (VIA) per i progetti relativi a 'cave e attivita' minerarie a cielo aperto con superficie del sito superiore a 25 ettari', nonche' la sottoposizione a verifica, al fine di procedere o meno a VIA, per i progetti riguardanti 'cave, attivita' minerarie a cielo aperto e torbiere', diverse da quelle di cui al precedente punto. Per quest'ultima ipotesi, la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee ha chiarito che non e' consentito agli Stati membri 'dispensare a priori e globalmente dalle procedure di VIA determinate classi di progetti, elencati nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE, ovvero sottrarre alla suddetta procedura uno specifico progetto in forza di un atto legislativo nazionale o sulla base di un esame in concreto del progetto'; mentre la giurisprudenza nazionale ha affermato l'obbligo di assoggettare a VIA i progetti - previsti nell'allegato della citata direttiva - che 'siano capaci di provocare impatti rilevanti sull'ambiente'. Infine, la stessa Corte di giustizia ha chiarito che gli Stati membri - in ordine ai progetti di cui all'allegato II alla direttiva - possono fissare criteri o soglie, che pero' 'non hanno lo scopo di sottrarre anticipatamente all'obbligo di valutazione talune classi complete di progetti [...] ma mirano unicamente ad agevolare la valutazione delle caratteristiche complete di un progetto al fine di stabilire se sia soggetto al detto obbligo'.

La disposizione censurata, pertanto, sottrarrebbe 'di fatto ed a priori' le autorizzazioni scadute o prossime alla scadenza dalle procedure cui sarebbero soggette per il rinnovo, 'con conseguente valutazione degli interessi pubblici coinvolti e verifica preventiva delle situazioni vincolistiche e di assetto territoriale dei luoghi, eventualmente sopravvenute nel periodo di vigenza del provvedimento autorizzatorio originario'. Infatti, dai chiarimenti forniti dalla amministrazione regionale, e' emerso che avrebbero diritto alla proroga per la prosecuzione della attivita' estrattiva nel periodo 2008-2010, 68 attivita' di cave, pari al 12% di quelle in esercizio, di cui alcune di grandi dimensioni e ricadenti in aree protette (siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale), ed altre mai sottoposte a VIA o a verifica, in quanto antecedenti alla entrata in vigore della disciplina relativa.

Il ricorrente, dopo aver rammentato i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 273 del 1998 in tema di unitarieta' dei criteri di apprezzamento dell'impatto ambientale, ha osservato che disposizioni che determinassero modifiche, non a livello nazionale, dei livelli di sicurezza, determinerebbero alterazioni sotto il profilo della concorrenza, penalizzando le imprese che operino in Regioni la cui disciplina fosse piu' rigorosa. Il che porrebbe la delibera legislativa in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La proroga del termine di una autorizzazione, determinando la vanificazione dei controlli alla scadenza - indispensabili per la verifica degli eventuali mutamenti subiti dalle situazioni di fatto e di diritto - comporterebbe, dunque, una modifica sostanziale del relativo regime, che, per la direttiva comunitaria, cosi' come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, equivale a nuova autorizzazione, da sottoporre alle procedure previste per la medesima (VIA o verifica di VIA, a seconda dei casi).

Sarebbe, dunque, violato l'art. 9 Cost., perche' la disciplina censurata non assicurerebbe la dovuta tutela dell'ambiente, vanificando sostanzialmente la possibilita' di verificare la eventuale compromissione del territorio in dipendenza della attivita' estrattiva ed eccedendo dai limiti della competenza statutaria in materia di cave e torbiere, attraverso la introduzione di una implicita deroga alla procedura di VIA e di verifica di VIA, in dissonanza con quanto prescritto dagli artt. 23 e 32 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Sarebbe violato anche l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto, malgrado la Regione Siciliana goda di competenza esclusiva sotto il profilo urbanistico, della tutela del paesaggio e delle cave e miniere, senza che risulti statutariamente prevista la tutela dell'ambiente, la disciplina censurata, investendo non solo la complessiva tutela dell'ambiente, ma anche il rispetto della normativa comunitaria e la tutela del principio della libera concorrenza, si porrebbe in contrasto con l'indicato parametro nella parte in cui riserva allo Stato la individuazione degli standard minimi ed uniformi di tutela.

La normativa censurata violerebbe anche l'art. 97 Cost., in quanto la stessa impedisce agli organi amministrativi di procedere ad una ponderazione dei diversi interessi coinvolti, privilegiando la tutela di quelli economici dell'imprenditore, il quale potrebbe non aver completato il programma di coltivazione delle cave anche per negligenza e disinteresse.

Anche l'art. 3, comma 2, della delibera legislativa impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 97 Cost. La disposizione in questione, infatti, comporterebbe il venir meno della sanzione della esclusione per un periodo di dieci anni dalla possibilita' di ottenere l'autorizzazione alla attivita' di estrazione per coloro i quali abbiano svolto attivita' di escavazioni non autorizzate, qualora cio' sia avvenuto per uno 'sconfinamento accidentale' rispetto al progetto autorizzato, salvi i casi di recidiva. La estrema genericita' della fattispecie esimente la renderebbe applicabile, a prescindere dal danno ambientale arrecato, anche in casi di sconfinamento colposo ed ampio dal giacimento autorizzato, per di piu' ingenerando dubbi e disparita' applicative.

  1. - La Regione Siciliana si e' costituita depositando memoria nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso. Nel premettere la assoluta inconferenza del richiamo all'art. 11 Cost., indicato nelle conclusioni del ricorso, la Regione osserva che l'art. 1 della delibera legislativa impugnata 'si pone come norma eccezionale, di efficacia temporale limitata, al fine di scongiurare il fermo delle attivita' estrattive che si verrebbe a determinare con lo scadere, a breve termine, delle autorizzazioni gia'...

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