Ordinanza nº 64 da Constitutional Court (Italy), 21 Marzo 2019

RelatoreLuca Antonini
Data di Resoluzione21 Marzo 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 64

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale «dell’art. 139, comm[i] 1, 3, 6» (recte: dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante «Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67»), promosso dal Giudice di pace di Macerata, nel procedimento penale a carico di L. B., con ordinanza del 5 dicembre 2017, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 2019 il Giudice relatore Luca Antonini.

Ritenuto che, con ordinanza del 5 dicembre 2017, il Giudice di pace di Macerata ha sollevato, in riferimento agli «artt. 2, 3, 24, 32, 76, 117 della Costituzione» (recte: in riferimento all’art. 76 Cost.), questione di legittimità costituzionale «dell’art. 139, comm[i] 1, 3, 6» (recte: dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante «Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67»);

che la norma è censurata nella parte in cui dispone che l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016 – a mente del quale «[n]on costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda» – non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), così escludendo dalla depenalizzazione anche la contravvenzione, prevista dall’art. 10-bis di quest’ultimo d.lgs., di «[i]ngresso e soggiorno illegale [dello straniero] nel territorio dello Stato»;

che il giudice a quo riferisce che nel processo principale «oggetto d’esame» è il reato appena menzionato, sicché all’accoglimento della questione...

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