LEGGE REGIONALE 20 maggio 2009, n. 12 - Disciplina per l'attivita' professionale di acconciatore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24 del 27 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attivita' di acconciatore), detta la disciplina per l'attivita' professionale di acconciatore. In particolare definisce l'esercizio delle funzioni amministrative, le modalita' per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale nonche' le modalita' per il rilascio del titolo di abilitazione professionale.

  1. La presente legge, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano e del territorio regionale, e' volta a garantire le condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attivita' per le imprese operanti nel settore e la tutela dei consumatori.

    Art. 2

    Esercizio dell'attivita' 1. L'esercizio dell'attivita' professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, e' subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 6 e alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' al comune competente per territorio, previo possesso del nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali in cui viene esercitata l'attivita'.

  2. Sono soggette a dichiarazione di inizio attivita' anche le attivita' di acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonche' nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

  3. L'attivita' di acconciatore puo' essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente in regola con le disposizioni di cui alla presente legge, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanita' e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione.

  4. L'attivita' di acconciatore puo' essere svolta presso il domicilio del cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge e dalla normativa vigente in materia.

  5. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

  6. E' ammesso lo...

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