Ordinanza nº 58 da Constitutional Court (Italy), 20 Marzo 2019

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione20 Marzo 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 58

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e dell’art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, promosso dal Collegio arbitrale di Brindisi, nel procedimento vertente tra Manna DP srl e il Comune di Brindisi, con ordinanza del 12 giugno 2015, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 2019 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto che con ordinanza del 12 giugno 2015, iscritta al n. 82 reg. ord. 2018, il Collegio arbitrale costituito in Brindisi per la risoluzione della controversia insorta tra Manna DP srl e il Comune di Brindisi, relativa a un contratto d’appalto pubblico stipulato il 12 novembre 2004, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e dell’art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come sostituito dall’art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012;

che il giudizio è stato promosso dall’appaltatrice Manna DP srl per ottenere il pagamento degli importi esposti in alcune riserve, avvalendosi della clausola compromissoria prevista dall’art. 45 del capitolato speciale d’appalto;

che, dopo la costituzione del collegio arbitrale, il Comune di Brindisi ha eccepito, tra l’altro, la nullità della clausola compromissoria ex art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall’art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, non essendovi stata in origine né essendo successivamente intervenuta alcuna autorizzazione da parte del Comune;

che, ad avviso del rimettente, l’arbitrato in oggetto – che non rientrerebbe nella sfera di efficacia della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012, secondo cui «[l]e disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge» – ricadrebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall’art. 1, comma 19, della stessa legge n. 190 del 2012 (che prescrive la previa autorizzazione a pena di nullità), essendo stato «conferito» dopo l’entrata in vigore di quest’ultima legge, sebbene sulla base di una clausola arbitrale pattuita anteriormente;

che le norme applicabili al caso di specie, della cui legittimità costituzionale il rimettente dubita, determinerebbero così retroattivamente l’inefficacia della clausola compromissoria pattuita prima dell’entrata in vigore della legge che sanziona con la nullità l’assenza di autorizzazione e attribuirebbero inoltre alla parte pubblica il potere di decidere in ordine all’azionabilità della clausola stessa;

che, ad avviso del rimettente, le questioni sollevate sono pregiudiziali alla definizione nel merito della lite, riguardando l’ammissibilità dell’arbitrato, e sono quindi rilevanti;

che, in particolare, l’art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 della Costituzione, in quanto consentirebbe di porre nel nulla con effetti retroattivi una clausola compromissoria e disattenderebbe il principio della certezza e della stabilità del diritto, con lesione della libertà di iniziativa economica e dell’autonomia negoziale;

che la scelta del legislatore di privare retroattivamente di efficacia le clausole compromissorie non sarebbe giustificata neppure da esigenze di bilanciamento con altri interessi di rango costituzionale, in quanto le finalità di prevenzione della corruzione che ispirano la norma, riguardanti esclusivamente la parte pubblica, non sembrerebbero idonee a giustificare il meccanismo autorizzatorio introdotto dal legislatore in via retroattiva;

che, ad avviso del rimettente, la tutela dell’interesse della parte pubblica non può arrivare al punto di incidere – in via retroattiva e con il riconoscimento a suo favore del diritto potestativo di negare il ricorso all’arbitrato – sui princìpi di parità delle armi e di autonomia negoziale, ai sensi degli...

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