Sentenza nº 44 da Constitutional Court (Italy), 13 Marzo 2019

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione13 Marzo 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 44

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, commi 1, 2, 3, 24, comma 2, e 35, comma 3, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26 febbraio - 2 marzo 2018, depositato in cancelleria il 2 marzo 2018, iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella udienza pubblica del 5 febbraio 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Gabriele Pafundi per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 26 febbraio - 2 marzo 2018, depositato in quest’ultima data (reg. ric. n. 17 del 2018), ha impugnato l’art. 15 (recte: 15, commi 1, 2 e 3), l’art. 24 (recte: 24, comma 2) e l’art. 35, comma 3, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    Ad avviso del ricorrente, la Regione Liguria, tramite le disposizioni impugnate, avrebbe invaso la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale.

  2. – Il ricorrente evidenzia in primo luogo che l’art. 15 della legge reg. Liguria n. 29 del 2017 prevede: a) al comma 1, che «[s]ono soggetti a comunicazione alla Regione, entro trenta giorni prima della data di inizio attività, gli interventi di pulizia dell’alveo e delle sponde eseguiti a mano o con mezzi meccanici dai proprietari frontisti o aventi titolo, gli interventi di manutenzione ordinaria di manufatti in concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli alvei e delle sponde eseguiti dagli enti pubblici ivi compresa la movimentazione di materiale litoide nei casi di ripristino della sezione di deflusso dell’alveo, lo svuotamento di vasche di sedimentazione, vasche antincendio e briglie di trattenuta purché non comportino asportazione dello stesso»; b) al comma 2, che «[l]a Regione, entro il termine dei trenta giorni di cui al comma 1, può disporre il diniego dell’intervento»; c) al comma 3, che «[n]on sono soggetti a nulla osta idraulico e a comunicazione di inizio attività gli interventi in somma urgenza eseguiti in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all’articolo 242 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione».

    2.1.– A giudizio del ricorrente, tali previsioni violano l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. perchè entrano in conflitto con la normativa, di competenza esclusiva dello Stato, dettata a tutela dell’assetto idrogeologico dal Capo VII (Polizia delle acque pubbliche) del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

    In particolare, le disposizioni censurate entrerebbero in conflitto sia con l’art. 93, primo comma, di tale decreto, in forza del quale «[n]essuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell’autorità amministrativa»; sia con l’art. 94 dello stesso decreto, il quale dispone che « [n]el caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell’articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati».

    2.2.– La richiamata normativa interposta fissa, ad avviso del ricorrente, una regola di tutela ambientale contraddetta dalla disciplina regionale censurata.

    Di qui la violazione addotta, considerando che le disposizioni legislative statali dettate in materia ambientale, inerendo a un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto, fungono da limite trasversale alle discipline introdotte dalle Regioni nelle materie di loro, anche residuale, competenza, salvo che le disposizioni regionali siano in grado di garantire livelli di tutela più elevati rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale.

  3. – Secondo il ricorrente, il medesimo parametro costituzionale è violato anche dagli artt. 24 e 35 della legge reg. Liguria n. 29 del 2017.

    Segnatamente, le disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 24 e nel comma 3 dell’art. 35 della legge regionale sarebbero rispettivamente in conflitto con l’art. 19, comma 2, e con l’art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

    3.1.– Il ricorrente evidenzia che l’art. 24, comma 2, della legge regionale impugnata modifica l’art. 2 della legge della Regione Liguria 11 marzo 2014, n. 4 (Norme per il rilancio dell’agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra), aggiungendo ad esso il comma 3-bis, in forza del quale la Regione, per l’attività di controllo faunistico, può avvalersi, «oltreché dei soggetti individuati all’articolo 36, comma 2, lettera b) della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni, anche del concorso di coadiutori appositamente formati, in coerenza con i criteri di cui all’articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni».

    3.1.1.– Ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale impugnata consente che il controllo faunistico venga esercitato con modalità e tramite personale differenti da quelli previsti dalla norma statale di riferimento, nel caso individuata nell’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992.

    Tale ultima disposizione impone, infatti, che i piani di abbattimento autorizzati dalle Regioni, finalizzati al controllo delle specie di fauna selvatica, debbano essere «[...] attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali», le quali ultime « […] potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio».

    3.1.2.– Sempre ad avviso del ricorrente, la legge n. 157 del 1992 fissa le regole minime comuni in materia di preservazione della fauna e, dunque, di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la normativa regionale che entra in conflitto con le relative previsioni invaderebbe, di conseguenza, la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

    In particolare, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale sul tema, l’elenco dettato dalla norma statale «interposta» in tema di individuazione dei soggetti abilitati al controllo faunistico deve ritenersi tassativo; le Regioni, dunque, non possono integrarne il contenuto senza ridurre il livello minimo e uniforme di tutela dettata dalla disciplina nazionale.

    Di qui la violazione addotta dal ricorrente, giacché la disposizione regionale impugnata per un verso modifica il contenuto precettivo dell’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, abilitando all’attuazione dei piani di abbattimento anche coadiutori appositamente formati, non considerati dalla norma statale; per altro verso assegna all’amministrazione regionale, e non a quella provinciale, la responsabilità per l’attuazione del controllo faunistico.

    3.2.– Il ricorrente censura anche l’art. 35, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, con il quale è stato modificato l’art. 47 della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, aggiungendo ad esso il comma 7-ter, in forza del quale è vietato il commercio di «fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico».

    La previsione impugnata sarebbe in conflitto con l’art. 21 della legge n. 157 del 1992, il quale, secondo quanto prospettato in ricorso, impone «il divieto di esercizio venatorio della fauna selvatica in questione», così da definire «uno standard di tutela della fauna selvatica» non derogabile dalle Regioni.

    Di qui l’addotto contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

  4. – La Regione Liguria si è costituita in giudizio con atto depositato il 6 aprile 2018, concludendo per la reiezione del ricorso.

    4.1.– Quanto alla impugnazione dell’art. 15 della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, la resistente ha evidenziato che la competenza inerente alla gestione del demanio idrico è stata trasferita dallo Stato alle Regioni e dalla Regione Liguria alle Province, precisando, altresì, che tra le competenze ascritte alle Province rientra anche quella relativa all’autorizzazione idraulica prevista dal r.d. n. 523 del 1904.

    Ancora, la difesa della Regione ha rimarcato che, in questa cornice di...

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