Ordinanza nº 64 da Constitutional Court (Italy), 24 Febbraio 2010

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione24 Febbraio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 64

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Alfonso QUARANTA ''

- Franco GALLO ''

- Luigi MAZZELLA ''

- Gaetano SILVESTRI ''

- Sabino CASSESE ''

- Maria Rita SAULLE ''

- Giuseppe TESAURO ''

- Paolo Maria NAPOLITANO ''

- Giuseppe FRIGO ''

- Alessandro CRISCUOLO ''

- Paolo GROSSI ''

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, promossi: con ordinanza depositata il 15 maggio 2009, dalla Corte di cassazione nel giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione promosso da Gino Miele nei confronti della s.p.a. Azienda Consorzio del Mirese - Gruppo Veritas, iscritta al numero 239 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2009; con ordinanza depositata il 12 maggio 2009, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana nel giudizio tributario di appello vertente tra la s.r.l. Elettrocantini di Cantini Roberto & C., il Comune di Grosseto e la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena, iscritta al numero 252 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2009; con ordinanza depositata il 31 luglio 2009, dal Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, nel giudizio civile vertente tra la s.r.l. Anico e la s.p.a. Publiambiente, iscritta al numero 260 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione promosso da Gino Miele nei confronti della s.p.a. Azienda Consorzio del Mirese - Gruppo Veritas, la Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 15 maggio 2009 (r.o. n. 239 del 2009), ha sollevato, in riferimento all’art. 102, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le controversie relative alla debenza del canone [...] per lo smaltimento di rifiuti urbani»;

che il giudice a quo osserva che: a) il regolamento di giurisdizione trae origine da una controversia pendente di fronte al Giudice di pace di Dolo e concernente l’opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale la società convenuta ha agito per il mancato pagamento di una serie di fatture relative alla Tariffa d’igiene ambientale (TIA) per gli anni dal 2001 al 2005; b) l’opponente ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sul rilievo che, trattandosi di debiti di natura tributaria, la giurisdizione spetta non al giudice ordinario, bensí al giudice tributario;

che, quanto alla ricostruzione del quadro normativo, il giudice a quo riferisce che la TIA è stata istituita con l’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), in sostituzione della TARSU, cioè di un prelievo di natura tributaria, ed è finalizzata a coprire «i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico» (art. 49, comma 2);

che lo stesso giudice a quo precisa, altresí, che la tariffa «deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale» (art. 49, comma 3) ed «è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio» (art. 49, comma 4);

che – prosegue la rimettente – la TIA è stata sostituita, con l’art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dalla Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, che è dovuta da «chiunque...

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