LEGGE REGIONALE 25 giugno 2009, n. 32 - Interventi per combattere la poverta' ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 1° luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti e di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

  1. E' necessario promuovere e sostenere politiche finalizzate ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari.

  2. Occorre promuovere rapporti e accordi tra le aziende del settore alimentare, aziende della grande distribuzione alimentare ed aziende attive nel settore della ristorazione collettiva con le associazioni di volontariato al fine di assicurare la cessione di beni non piu' commercializzabili ma sempre commestibili.

  3. E' importante valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato in grado di assicurare una mobilitazione significativa di volontari e sollecitare iniziative volte al reperimento delle risorse.

    Si approva la presente legge:

    Art. 1

    Finalita' 1. La Regione Toscana, nell'ambito delle politiche di solidarieta' sociale, riconosce, valorizza e promuove l'attivita' svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza.

    Art. 2

    Beneficiari 1. La Regione assume le finalita' di cui alla presente legge nei propri strumenti di programmazione economica e sociale avvalendosi, per il perseguimento delle stesse, dei soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti e di cittadinanza sociale), che esercitano in modo prevalente l'attivita' di cui all'art. 1. Tali soggetti devono rispondere ai seguenti requisiti:

    1. operare in Toscana;

    2. documentare l'attivita', esercitata da almeno cinque anni in modo continuativo;

    3. operare in almeno cinque province del territorio regionale;

    4. operare con una progettualita' di rete a livello territoriale.

    Art. 3

    Interventi 1. La Regione, in attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, individua gli obiettivi e le modalita' di intervento e di sostegno operativo e finanziario mediante la predisposizione di un programma di interventi a valenza triennale, approvato dalla giunta regionale.

  4. Il programma persegue i...

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