DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2009, n. 191 - Legge regionale n. 4/2005, art. 12-ter, comma 9 e comma 12. Regolamento concernente le modalita' per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonche' le modalita' e le condizioni per la concessione da parte del fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sviluppo economico e regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), con particolare riferimento all'art. 14, comma 11, il quale, tra l'altro, inserisce l'art. 12-ter dopo l'art. 12-bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.

Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004);

Visto che l'art. 12-ter, comma 1, della legge regionale n.

4/2005, prevede che l'amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale vantati nei confronti delle grandi o medie imprese e delle pubbliche amministrazioni;

Visto che il predetto art. 12-ter della legge regionale n.

4/2005, stabilisce al comma 9 che le operazioni di smobilizzo dei crediti sono effettuate a condizioni di mercato secondo modalita' definite con regolamento regionale;

Visto che il suddetto art. 12-ter delle succitata legge regionale n. 4/2005, al comma 10 prevede inoltre che l'amministrazione regionale e' autorizzata, per le finalita' di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE) il 'Fondo regionale smobilizzo crediti', amministrato con contabilita' separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese, aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1;

Visto che, ai sensi del comma 12 del summenzionato art. 12-ter della legge regionale n. 4/2005, le modalita' e le condizioni per la concessione dei finanziamenti di cui al paragrafo precedente, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT