Ordinanza nº 53 da Constitutional Court (Italy), 18 Febbraio 2010

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione18 Febbraio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 50

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

[ELG:PREMESSA]ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24 recante «Disciplina del regime di deroga previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’art. 9 della direttiva 79/409/CEE)», dell’art. 1, comma 1, e dell’Allegato A della legge della Regione Veneto 14 agosto 2008, n. 13 (Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, nel procedimento vertente tra l’Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus (LAC) e l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Ong Onlus (WWF Italia) e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed altri, con ordinanza del 16 ottobre 2008, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione dell’Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus ed altra nonchè gli atti di intervento delle Regioni Lombardia e Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Marco Ramadori per l’Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus ed altra, Enrico La Loggia per la Regione Lombardia, Andrea Manzi e Mario Bertolissi per la Regione Veneto.

[ELG:FATTO]Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, con ordinanza del 16 ottobre 2008, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera s), e 137, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24 recante «Disciplina del regime di deroga previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’art. 9 della direttiva 79/409/CEE)», e – in riferimento ai soli artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione – dell’art. 1, comma 1, e dell’Allegato A della legge della Regione Veneto 14 agosto 2008, n. 13 (Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici);

che l’art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale lombarda n. 24 del 2008 autorizza il prelievo in deroga per la stagione venatoria 2008-2009, stabilendo, al comma 1, che «ricorrendone le condizioni e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti», il regime di deroga si applica secondo quanto previsto in una tabella, riportata nel corpus dell’articolo, riguardante i «carnieri massimi» (giornaliero e stagionale), nonchè l’arco temporale della stagione venatoria per le tre specie ammesse al prelievo; e, al successivo comma 2, quale debba essere «il prelievo annuale complessivo consentito nella regione Lombardia»;

che l’art. 1, comma 1, della legge regionale veneta n. 13 del 2008 prevede, per la stagione 2008-2009, che i prelievi in deroga si attuino rispettando i limiti e le motivazioni di cui all’allegato A, il quale comprende una tabella, ove è previsto, analogamente all’art. 4 della legge regionale della Lombardia, il limite massimo di prelievo (giornaliero e stagionale) a livello regionale;

che il rimettente premette di essere investito del ricorso proposto dall’Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus (LAC) e dall’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Ong Onlus (WWF Italia) volto all’annullamento della nota, del 4 aprile 2008, con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avrebbe preso atto e fatta propria la ripartizione tra le Regioni interessate (effettuata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) della «piccola quantità» ex art. 9, par. 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE, ai fini del prelievo in deroga per la stagione venatoria 2008-2009;

che, secondo il TAR, le norme regionali censurate avrebbero chiara natura «provvedimentale», anche in considerazione del fatto che trovano fondamento nell’intesa del 26 marzo 2008 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, basata sugli esiti di un «incontro tecnico» tenutosi il 21 marzo 2008 tra le Regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Marche e Friuli Venezia-Giulia (Regioni che avevano condiviso «all’unanimità la proposta di ripartizione dei quantitativi prelevabili»), e, in quanto tali, soggette ad uno «scrutinio stretto di costituzionalità», essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenza n. 267 del 2007);

che, ciò premesso, il giudice a quo – ricordando la sentenza n. 241 del 2008 della Corte costituzionale – sottolinea, anzitutto, come debba essere disattesa un’eventuale «eccezione di difetto di incidentalità», in quanto – sempre secondo lo stesso rimettente – questa Corte avrebbe riconosciuto la possibilità di accedere al sindacato incidentale di costituzionalità anche «attraverso l’instaurazione di una lis ficta»;

che, sempre secondo il rimettente, l’emanazione delle norme regionali sospettate di incostituzionalità renderebbe, allo stato, «parzialmente improcedibile...

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