N. 49 ORDINANZA 8 - 12 febbraio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO , Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,

Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario) e 'per derivazione' degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, nel procedimento vertente tra Orofino Francesco ed altri nella qualita' di eredi di Nuzzo Giovanna e la Banca di Roma s.p.a., con ordinanza del 4 maggio 2006 iscritta al n.

183 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Napoli, in composizione collegiale, nel corso di un procedimento in materia societaria, con ordinanza emessa il 4 maggio 2006 (pervenuta a questa Corte solo il 4 giugno 2009), ha sollevato - in riferimento all'art. 76 della Costituzione, 'nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato' - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, 'per derivazione', degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che il rimettente rileva come nell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 il legislatore si sia limitato ad indicare le materie nelle quali il Governo poteva intervenire, l'obiettivo di rendere piu' rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la...

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