LEGGE REGIONALE 10 luglio 2009, n. 27 - Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunita' montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni) e misure straordinarie per l'attuazione del riordino delle Comunita' montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 15 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'art. 11 della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (disciplina di riordino delle Comunita' montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e nonne a favore dei piccoli comuni) 1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 24/2008 e' sostituito dal seguente:

'1. La Comunita' montana puo' stipulare convenzioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, con comuni non facenti parte della Comunita' montana nonche' con altri enti pubblici per l'esercizio, in modo programmato, di servizi e attivita'.'.

Art. 2

Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 24/2008

  1. Dopo il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 24/2008 e' aggiunto il seguente:

    '5-bis. Ai fini del comma 5 un mandato si intende compiuto qualora il presidente resti in carica per un periodo corrispondente alla meta' piu' un giorno del mandato elettivo dallo stesso ricoperto.'.

    Art. 3

    Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 24/2008

  2. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 24/2008 e' aggiunto il seguente:

    '2-bis. La Giunta esecutiva esercita i propri poteri anche dopo la cessazione dalla carica ai sensi del presente articolo fino alla nomina della nuova giunta esecutiva e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla cessazione della carica.'.

    Art. 4

    Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 24/2008

  3. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 24/2008, dopo le parole: 'di altra Comunita' montana' sono inserite le seguenti: 'o di ente locale'.

    Art. 5

    Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 24/2008

  4. Al comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 24/2008 le parole: 'all'Unione nazionale comuni comunita' ed enti della montagna (UNCEM) regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'alle associazioni maggiormente rappresentative delle Comunita' montane liguri'.

    Art. 6

    Modifica all'art. 56 della legge regionale n. 24/2008

  5. Il comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 24/2008 e' sostituito dal seguente:

    '1. Per i territori non ricompresi nelle Comunita' montane derivanti dal riordino di cui alla presente legge, a decorrere dal 1 ° gennaio 2009, le deleghe e le attribuzioni di funzioni regionali gia' conferite alle Comunita' montane sono esercitate dagli enti...

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