LEGGE REGIONALE 10 luglio 2009, n. 28 - Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversita'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 15 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione 1. La Regione Liguria, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni ed in conformita' alla direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche ed integrazioni, persegue la tutela e la valorizzazione della biodiversita'. La Regione tutela, in particolare, la diversita':

  1. delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;

  2. degli habitat;

  3. di altre forme naturali del territorio.

    1. La Regione nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1:

  4. riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;

  5. garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonche' dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;

  6. concorre alla formazione della rete ecologica europea, denominata 'Natura 2000', costituita da zone speciali di conservazione (ZSC), zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) e proposte di Siti di importanza comunitaria (pSIC);

  7. istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale.

    1. La Regione persegue le finalita' di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

    Art. 2

    Competenze della Regione 1. Sono, in particolare, di competenza della Regione:

  8. l'individuazione, l'approvazione e la modifica dei pSIC e delle ZPS, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

  9. l'elaborazione e l'approvazione delle misure di conservazione;

  10. l'espressione del parere in sede di approvazione degli eventuali piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, secondo le modalita' indicate nella presente legge;

  11. l'elaborazione di criteri, linee guida e procedure per la gestione e il monitoraggio dei siti della rete ecologica regionale;

  12. la definizione dei criteri, delle linee guida e delle procedure sulla base dei quali effettuare la valutazione di incidenza dei piani, dei progetti e interventi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

  13. l'individuazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000;

  14. il coordinamento del monitoraggio di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

  15. il coordinamento della gestione dei siti della rete Natura 2000 al fine della verifica di efficacia e del mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000 e per il perseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate;

  16. l'individuazione degli interventi perla conservazione delle biocenosi ed in particolare delle specie naturali a rischio di estinzione o particolarmente minacciate, anche promuovendo studi ed interventi volti alla conservazione;

  17. l'incentivazione delle attivita' didattico-divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela;

  18. il coordinamento della diffusione delle informazioni relative alla rete ecologica regionale;

  19. l'individuazione delle misure di salvaguardia a cui sottoporre le specie naturali maggiormente minacciate o vulnerabili e i relativi habitat;

  20. l'individuazione delle misure relative ai prelievi delle specie di flora e fauna selvatiche disciplinate dalla presente legge;

  21. l'approvazione delle cartografie riportanti la presenza di habitat e specie di valenza naturalistica.

    Art. 3

    Rete ecologica regionale 1. La giunta regionale istituisce la rete ecologica regionale costituita dall'insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.

    1. La Regione, mediante la rete ecologica regionale, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

  22. mantenere o recuperare la funzionalita' degli ecosistemi sul territorio regionale;

  23. assicurare la coerenza ecologica della rete Natura 2000 in applicazione della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, evitando la frammentazione ambientale relativamente agli habitat peculiari delle specie oggetto di conservazione di ciascun sito rete Natura 2000;

  24. favorire la connettivita' ecologica fra le popolazioni delle specie di interesse comunitario entro e fra i siti della rete Natura 2000.

    Art. 4

    Misure di conservazione 1. La Regione, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, elabora e adotta, con deliberazione della giunta regionale, sulla base dei criteri e linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i SIC e le relative aree di collegamento ecologico-funzionali, le misure di conservazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.

    357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo, altresi', eventuali procedure semplificate per la Valutazione di incidenza di cui all'art. 6, in relazione a specifiche misure di conservazione.

    1. Le misure di conservazione sono depositate presso la Regione e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria e nel sito informatico della stessa affinche' chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni scritte nei successivi trenta giorni.

    2. La giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute entro i successivi sessanta giorni e, sentita la commissione consiliare competente, trasmette le misure di conservazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'adozione del decreto di designazione delle ZSC.

    3. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, di cui al comma 3, la giunta regionale approva le misure di conservazione.

    4. La Regione approva, altresi', con proprio regolamento, le misure di conservazione delle ZPS.

    5. Le misure di conservazione approvate sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, nei casi previsti nelle medesime, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello vigenti o adottati.

    6. La delibera di approvazione delle misure di conservazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria. Le misure di conservazione sono pubblicate sul sito informatico regionale.

    7. La giunta regionale individua i siti per i quali sia necessaria l'adozione di un piano di gestione, ove le misure di conservazione non siano valutate sufficienti a garantire il raggiungimento degli obietti-vi di conservazione previsti dalla direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000.

      Art. 5

      Piani di gestione 1. Nel caso di cui all'art. 4, comma 8, il piano di gestione del sito e' predisposto dal relativo ente di gestione, che procede all'elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo conformemente alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario.

    8. Il piano di gestione e' redatto secondo le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000). La...

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