N. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 2009

L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nei procedimenti civili riuniti iscritti ai n. 119/C/2006 e 120/C/2006 R.G. Affari Contenz. aventi ad oggetto opposizione a decreti ingiuntivi per pagamento compensi professionali, promossi da Gianna Nunzio, nato a Genova il 1° agosto 1939, residente in Comiso nella via dei Platani n. 14, elettivamente domiciliato in Ragusa presso lo studio degli avv.ti Valentino Coria e Valentina Cappuzzello che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura in calce alle copie notificate dei decreti ingiuntivi opposti, attore opponente;

Contro Schembari Rosario, Avvocato, nato a Comiso il 10 gennaio 1957, elettivamente domiciliato in Comiso nella via Gioacchino Iacono n. 13, presso lo studio dell'avv. Salvatore Iannello che lo rappresenta e difende per procura a margine delle memorie di costituzione e risposta depositate all'udienza del 13 giugno 2006, convenuto opposto.

Rilevato in fatto Con separati ed autonomi atti di citazione ritualmente notificati il 30 marzo 2006 Gianna Nunzio ha proposto opposizione avverso due decreti ingiuntivi rispettivamente n. 12/06, R.G. n. 119/C/2006 e n.

13/06, R.G. n. 120/C/2006 emessi nei suoi confronti dal Giudice di pace di Comiso il 4 febbraio 2006, entrambi allo stesso notificati il 15 febbraio 2006 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con i quali e' stato ingiunto all'opponente di pagare in favore dell'avv. Rosario Schembari rispettivamente la somma di €.1.341,23 ed €.1.6136,63, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, chiedendo che gli opposti decreti ingiuntivi venissero revocati e/o comunque con ogni formula annullati e dichiarati inefficaci ed in via subordinata che fosse rideterminato l'importo eventualmente ancora dovuto.

A fondamento delle proposte opposizioni Gianna Nunzio, premettendo di avere gia' integralmente corrisposto all'avv. Rosario Schembari le somme tutte allo stesso dovute per l'attivita' professionale svolta in suo favore, ha motivato ed eccepito che nessuna ulteriore somma e' ancora allo stesso dovuta quali compensi professionali per detta attivita'.

Con comparse di costituzione e risposta depositate all'udienza di prima comparizione del 13 giugno 2006 avanti il Giudice di pace di Comiso adito si e' regolarmente costituito in entrambi gli incoati giudizi il professionista opposto avv. Rosario Schembari il quale, contestando i motivi tutti addotti dall'opponente con gli atti introduttivi, ha preliminarmente eccepito la tardivita' delle proposte opposizioni essendo state le stesse notificate oltre il quarantesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'opposto rilevando, in conseguenza e secondo consolidata e costante interpretazione di legittimita', l'avvenuto passaggio in giudicato degli stessi e chiedendo la dichiarazione di improponibilita' e/o improcedibilita' e/o inammissibilita' delle dette opposizioni e, nel merito, in subordine rigettarsi le domande ed eccezioni tutte formulate nei suoi confronti, nonche' confermare i decreti ingiuntivi opposti, con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Il convenuto opposto, in particolare, ha eccepito la tardivita' ed improcedibilita' dell'opposizione evidenziando e motivando al riguardo che la notifica dei decreti ingiuntivi opposti si era perfezionata - richiamando all'uopo la citata consolidata giurisprudenza di legittimita' - ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 15 febbraio 2006, mentre gli atti di opposizione introduttivi dei presenti giudizi sono stati notificati solo il 30 marzo 2006 e, pertanto, oltre il prescritto termine decadenziale di quaranta giorni.

Siffatta eccezione, tuttavia, e' stata contestata e motivata da parte opponente la quale ha rilevato ed evidenziato che gli atti opposti - notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 15 febbraio 2006 con relativa affissione e spedizione a mezzo raccomandata dell'avviso di deposito alla Casa comunale, quest'ultima ricevuta il successivo 17 febbraio 2006 - sono stati effettivamente conosciuti e ritirati solo il 20 febbraio 2006, data in cui e' stato possibile il loro ritiro presso i competenti uffici comunali e prima data all'uopo utile stante che il 17 febbraio 2006 (data del ritiro della raccomandata contenente l'avviso di deposito alla Casa comunale) e' stato di venerdi', il 18 e 19 febbraio 2006 sono stati rispettivamente di sabato e domenica e, pertanto, tali uffici erano chiusi, mentre solo il lunedi' 20 febbraio 2006 - data in cui e' stato effettivamente effettuato il relativo ritiro - e' stato il primo giorno utile in cui l'opponente e' stato nelle condizioni materiali di effettuare il dello ritiro ed in conseguenza venire a conoscenza del contenuto dei detti atti.

Parte opponente, in particolare, richiamandosi ai principi costituzionali dettati in generale in materia di diritto di difesa e di effettivita' del contraddittorio, ha invocato nel caso specifico l'applicazione di quella diversa e minoritaria interpretazione dottrinale e giurisprudenziale la quale contrasta la interpretazione ormai invece consolidata in sede di legittimita' secondo la quale la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. prenderebbe data, (anche) per il destinatario della stessa, dal momento in cui l'ufficiale giudiziario, dopo aver eseguito il deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale ed aver affisso il prescritto avviso alla porta dell'abitazione, spedisce ai notificatari la raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell'avvenuto deposito.

Secondo siffatto indirizzo minoritario, ripreso dall'opponente, la diversa consolidata e maggioritaria interpretazione di legittimita' non reggerebbe sotto due profili: 1) perche' ritenere che la notifica ex art. 140 c.p.c. prenderebbe data per entrambe le parti - il notificante e il destinatario - da un unico momento, coincidente con l'ultimo momento dell'iter notificatorio (spedizione della raccomandata), comporta la disapplicazione del principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n.

477 del 26 novembre 2002, poi confermata anche dalla successiva Ordinanza n. 117 del 12 marzo 2004 oltre che dalle piu' recenti pronunce, essendosi precisato con le stesse che nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulla notificazione degli atti, risulta ormai presente il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; 2) perche' non viene preso in considerazione che, alla luce del suddetto principio, la data della notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. non puo' che essere, per il destinatario della stessa, successiva al momento di spedizione della raccomandata ed in tal caso coincidere o con la data in cui egli ritira il piego raccomandatoe/o ritira effettivamente l'atto notificato o con una data convenzionale pari a quella prevista nella contigua materia delle notifiche a mezzo posta (dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata) e cio' per la necessita' di conformare il procedimento ex art. 140 c.p.c. a quello - strutturalmente analogo previsto in materia di notifiche di atti giudiziari a mezzo posta dall'art. 8 della legge n. 890 del 20 novembre 1982, come modificato dal decreto-legge n. 35/2005.

Con riferimento specifico a questo secondo profilo, l'opponente evidenzia in particolare che, ai sensi del citato art. 8, quando l'agente postale non puo' recapitare il piego postale per motivi analoghi a quelli che determinano - quando la notifica sia fatta dall'ufficiale giudiziario - l'applicazione dell'art. 140 c.p.c., deve anche lui inviare un avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso - secondo quanto prevede il quarto comma della predetta norma - la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. Questa procedura, secondo la tesi dell'opponente sarebbe strutturalmente simile a quella prevista dall'art. 140 c.p.c., con l'unica differenza che, nell'un caso, l'ufficiale giudiziario provvede al deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, mentre nell'altro l'agente postale provvede al deposito del piego presso l'ufficio postale. Cio' nondimeno l'art.

8 introdurrebbe una regola diversificata, laddove attribuisce al destinatario dieci giorni di tempo utile dalla spedizione della raccomandata per ritirare l'atto presso l'ufficio postale, senza che tale periodo decorra a suo svantaggio; mentre invece l'art. 140 c.p.c., nell'interpretazione della suprema Corte, farebbe coincidere la data della notifica - per il destinatario - con la stessa data di spedizione della raccomandata.

Afferma quindi l'opponente che, se non si interpretasse anche l'art. 140 c.p.c. come norma necessariamente contenente una previsione analoga a quella del citato art. 8, nel senso di ritenere perfezionata la notifica per il destinatario, anche in caso di notifica ex art. 140 c.p.c., dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata (o dal momento del ritiro dell'atto, se anteriore) anziche' gia' al momento della spedizione stessa, il fatto che il destinatario di una notifica ex art. 140 non possa beneficiare di tale lasso di tempo di dieci giorni manifesterebbe una ingiustificata disparita' di trattamento perche' casi identici verrebbero trattati in modo ingiustificatamente diverso, oltre che rappresenterebbe una ingiustificata compressione dei termini a difesa e violazione del principio dell'effettivita' del contraddittorio ed anche in questo con conseguente inevitabile ed ingiustificata disparita' di trattamento.

Alla prima udienza di comparizione, in entrambi i promossi giudizi, il Giudice di pace di Comiso adito dott. Antonino Fotia ha tuttavia rilevato ed evidenziato una propria causa di incompatibilita'...

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