N. 2 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 2009

IL GIUDICE DI PACE Nel processo penale a carico di Yousef Abdelhamid Mohamed Abdelhamid, nato a El Menoufia (Egitto) il 6 giugno 1989 con domicilio eletto, ex art. n. 161/4 cpp. in Cuneo, viale Angeli n. 30 presso avv. Mario Conti; imputato del reato di cui all'art. 10-bis, decreto legislativo n. 286/1998 per essersi intrattenuto illegalmente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 296/1998.

Accertato in Limone Piemonte il 1° ottobre 2009.

Premesso che:

in data 1° ottobre 2009 la Polizia di frontiera di Limone Piemonte (CN) inviava alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Cuneo richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata (n.

228/2009 protocollo), ai sensi dell'art. 20-bis, decreto legislativo n. 274/2000 e successive modifiche, di Yousef Abdelhamid Mohamed Abdelhamid, sedicente cittadino egiziano senza fissa dimora, per violazione dell'art. 10-bis, decreto legislativo n. 286/1998 (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato);

con provvedimento n. 445/09 RGNR la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Cuneo autorizzava la presentazione dell'imputato davanti a questo Giudice di pace per l'udienza del 21 ottobre 2009.

All'udienza l'imputato non compariva, sebbene ritualmente notificato e, per l'effetto, veniva dichiarato contumace.

All'esito il giudicante ex art. 23, comma 3, legge n. 87/1953 sollevava d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a) della legge n. 94/2009, invocato dal p.m. a motivo e sostegno dell'imputazione nei confronti del prevenuto.

Osserva La normativa che disciplina l'immigrazione, gia', peraltro, costruita sin dal 1998 su una visione astratta del fenomeno, ha subito nel corso degli anni un contenuto esplicitamente proibizionista.

Figlia di una regressione culturale e civile, con gli ulteriori provvedimenti si e' prodotta una curvatura iperbolica del sistema istituzionale nel senso dell'accettazione della logica della disuguaglianza e della discriminazione. Tanto come percorso per legittimare identita' separate finalizzate alla costruzione di una cittadinanza a geometria variabile non solo tra italiani e immigrati, ma tra gli stessi italiani in base alle appartenenze regionali.

Tant'e' che dall'esame della normativa e' palesemente percepibile come i provvedimenti, volti a governare i fenomeni migratori, abbiano assunto un orientamento proibizionista disinteressato a governarli e volto esclusivamente ad esorcizzarli.

Le soluzioni adottate per il governo dell'immigrazione hanno visto una escalation dal contenuto sempre piu' repressivo che ha portato al prolungamento del periodo di intrattenimento nei centri di permanenza, al prelievo obbligatorio delle impronte digitali degli stranieri, alla introduzione di una particolare aggravante per il migrante irregolare che commette reato, agli ostacoli per l'accesso alle cure mediche, all'abitazione e al trasferimento dei fondi alle proprie famiglie.

Da ultimo con la legge n. 94/2009 si e' estesa sino a sei mesi la possibilita' di trattenimento...

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