N. 328 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 2009

IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, stralciato in data odierna dal procedimento R.G. n. 535/2004, a carico di: Rubegni Alberto, Silva Carlo, Abbondanza Marco, Piscitelli Valerio, Guagnozzi Giovanni, Zambon Franco, Miola Antonio, Longo Michele, Cece Massimo,

Castellani Franco, Meistro Nicola, Frulloni Giulio, Cardu Umberto,

Ottaviani Claudio, Marcheselli Pietro Paolo, Gatto Giuseppe,

Migliardi Carlo, Monti Climaco, Balest Cristiano, Soccol Giovanni,

Polidori Giovanni, Geri Paolo, e Trippi Aldo, imputati tutti del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 624 e 625 nn. 2, 5 e 7, 61 n. 7 c.p. in relazione all'art. 95 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, perche', con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, ciascuno nelle rispettive qualita' ricoperte nell'arco temporale indicato, al fine di trarne un ingiusto profitto (consistito nell'impiego gratuito di acqua pubblica a servizio delle proprie attivita' di cantiere con particolare riferimento all'impiego di acqua negli impianti di betonaggio e al lavaggio dei mezzi meccanici e in generale all'impiego di acque chiare nelle attivita' di cantiere) si impossessavano di un quantitativo ingente e comunque stimabile in non meno di cinque milioni di metri cubi di acqua pubblica, prelevandola dalle falde sotterranee intercettate durante i lavori di scavo nelle gallerie o estratta mediante perforazione di pozzi battuti allo scopo, ovvero di acqua pubblica superficiale prelevandola dai corsi d'acqua limitrofi ai cantieri in assenza delle prescritte autorizzazioni e concessioni del Genio Civile della Provincia di Firenze. Fatto aggravato: per averlo commesso in piu' di tre persone, avvalendosi anche di numerose maestranze ignare della condotta materiale illecita a cui erano adibiti; per il mezzo fraudolento costituito dalla posa di appositi impianti di pompaggio canalizzazione e tubazione destinate al prelievo; per essere stato commesso su un bene destinato a pubblica utilita'; per avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante entita' con grave depauperamento delle risorse idriche del territorio di competenza degli enti pubblici territoriali interessati e seguito specificato, seppure in via approssimativa per ciascun cantiere.

Cantiere T12 Osteto: prelievo max di 3 1/sec per un totale massimo di 86.832 mc all'anno dalla apertura del cantiere nel 1998 all'aprile del 2005, con esclusione dell'anno 2001 in cui fu richiesta la concessione.

Cantiere T13 Rovigo: prelievo max di 3 1/sec per un totale massimo di 86.832 mc all'anno di apertura del cantiere dal 29 settembre 1997 all'aprile del 2005, con esclusione dell'anno 2001 in cui fu richiesta la concessione.

Cantiere T14 S. Pellegrino: prelievo max di 3 1/sec per un totale massimo di 86.832 mc all'anno di apertura del cantiere dal 29 settembre 1997 all'aprile del 2005, con esclusione dell'anno 2001 in cui fu richiesta la concessione.

Cantiere T16 Diaterna: prelievo max di 3 l/sec per un totale di 86.832 mc dall'anno 1999 all'aprile del 2005.

Cantiere T17 Castelvecchio: prelievo max di 3 1/sec per un totale di 86.832 mc dall'anno di apertura del cantiere del 29 settembre 1997 all'aprile del 2005.

Cantiere T5 Carlone: prelievo max di 3 1/sec per un totale di 86.832 mc, dall'anno di apertura del cantiere del 15 maggio 1997 all'aprile del 2005.

Cantiere T7 Cardetole: prelievo max di 3 1/sec per un totale di 86.832 mc dall'anno di apertura del cantiere del 15 maggio 1997 all'aprile del 2005.

Cantiere T10-bis S. Autodromo: prelievo max di 3 1/sec per un totale di 86.832 mc dall'anno di apertura del cantiere del 15 maggio 1997 all'aprile del 2005.

Cantiere T10-ter S. Giorgio: prelievo max di 3 1/sec per un totale di 86.832 mc dall'anno di apertura del cantiere del 15 maggio 1997 all'aprile del 2005.

Cantiere T11 Marzano: prelievo max di 3 1/sec per un totale di 86.832 mc dall'anno di apertura del cantiere del 15 maggio 1997 all'aprile del 2005.

Cantieri di Sesto Fiorentino il prelievo dell'acqua complessivamente emunta da tre pozzi a servizio dei Cantieri T0, T1 e FT2 dal 1999, in assenza di concessione al prelievo e' di 51.756 mc.

Per un totale stimabile in via approssimativa in circa cinque milioni di metri cubi di acque.

Condotta criminosa iniziata nel 1997 in Borgo San Lorenzo,

Scarperia, San Piero a Sieve Firenzuola, Vaglia e zone limitrofe, proseguita dal 1999 anche in Sesto Fiorentino, e in flagranza di reato al 14 aprile 2005 relativamente ai seguenti cantieri.

Cantiere T1 - Sesto Fiorentino - l'acqua viene utilizzata nell'impianto di betonaggio.

Cantiere T5 - Vaglia e San Piero a Sieve - l'acqua viene utilizzata per l'impianto di betonaggio sito in comune di Vaglia e nel cantiere sito in comune di San Piero a Sieve per il lavaggio dei mezzi nei pressi dell'officina ed altri usi connessi all'impianto di depurazione.

Cantiere T10- bis - Scarperia - E' attivo e funzionante l'impianto di betonaggio che fornisce il calcestruzzo per il tratto di galleria dall'Autodromo del Mugello fino al diaframma verso Osteto.

Cantiere T12 - Firenzuola - Il cantiere e' ancora attivo e l'acqua viene utilizzata per l'impianto di betonaggio e per il lavaggio degli automezzi che entrano in galleria.

Cantiere T13 - Firenzuola - rimane in funzione l'impianto di betonaggio anche in questo caso, oltre che per il betonaggio, l'acqua e' utilizzata per il lavaggio dei piazzali di cantiere e degli automezzi.

Cantiere T16 - Firenzuola - E' attivo l'impianto di betonaggio ed il cantiere.

Osserva quanto segue:

Nell'ambito delle indagini svolte in relazione ai lavori eseguiti dal Consorzio di imprese CAVET per la realizzazione della tratta ferroviaria di alta velocita' Firenze-Bologna la polizia giudiziaria rilevava numerosi episodi di prelievo di acque sotterranee o di superficie, utilizzate dal Consorzio, o da altre ditte appaltatrici, per la produzione del calcestruzzo e comunque per altri usi di cantiere; acque successivamente, per la parte non trasformata, reimmesse sul territorio. A fronte di tale prelievo ed utilizzo non risultano acquisite agli atti del processo, quantomeno a copertura di tutti i prelievi, le autorizzazioni previste dal d.lgs. n. 152/1999 (legge Galli), qualificandosi pertanto il prelievo e l'utilizzo illeciti, poiche' non sottoposti al regime dei controlli pubblici previsti dalla legge stessa ed al pagamento del canone. Da qui la imputazione elevata dal pubblico ministero di furto di acque pubbliche, continuato ed aggravato, in relazione alla quasi totalita' dei cantieri gestiti direttamente o indirettamente dal Consorzio CAVET. Nella costruzione della accusa la condotta addebitata agli imputati sopra indicati costituirebbe allo stato il delitto di furto, racchiudendone tutti gli elementi costitutivi sia sotto il profilo della condotta materiale (impossessamento con sottrazione del bene pubblico al detentore), sia sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, costituito dal fine di trarne profitto patrimoniale mediante l'impiego delle acque, senza alcun costo, nei cantieri del Consorzio ovvero delle ditte a questo legate da contratti di appalto. Ritiene peraltro il pubblico ministero non applicabile al caso di specie la normativa fissata dall'art. 23, comma quarto del d.lgs. n. 152/1999, la quale disciplina una mera violazione amministrativa nel caso di 'derivazione o utilizzo' di acque pubbliche in assenza di autorizzazione, atteso che il bene giuridico protetto dalla norma penale sarebbe affatto diverso da quello presidiato dalla norma amministrativa; il patrimonio dello Stato il primo, la regolamentazione a fini pubblici del prelievo di acque, e la tutela della loro salubrita', il secondo. Da qui la impostazione accusatoria che, nella sostanza, ipotizza un concorso di norme sanzionatorie, l'una penale l'altra amministrativa, per la medesima condotta.

Diversa la impostazione della difesa degli imputati, la quale si e' accentrata preliminarmente sulla contestazione degli elementi di ricostruzione storica del fatto posti a base della imputazione; in secondo momento sulla mancanza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie di furto, ovverosia la detenzione del bene da parte dello Stato; ed infine affermando la specialita' della disposizione di cui all'art. 23, quarto comma del d.lgs. n. 152/1999 rispetto alla norma generale di cui all'art. 624 c.p.; con la conseguenza, in tale ultima ipotesi, della irrilevanza della condotta di prelievo di acque sotterranee o superficiali per fini industriali, anche qualora positivamente accertata, sotto il profilo della norma incriminatrice penale.

Deve osservarsi che il profilo di contestazione della imputazione che la difesa degli imputati fonda sulla asserita specialita' della norma di cui all'art. 23, quarto comma del d.lgs. n. 152/1999, e della conseguente inapplicabilita' della fattispecie di cui all'art.

624 c.p. ai fatti oggetto del processo, assume carattere pregiudiziale, atteso che qualunque verifica in fatto della imputazione deve presupporre necessariamente la giurisdizione del Giudice penale in relazione ad una condotta che possa rientrare nella previsione astratta di una fattispecie di reato, altrimenti realizzandosi violazione del principio costituzionale della separazione dei poteri. Ed infatti non vi sarebbe titolo alcuno per questo Giudice nell'indagare in fatto situazioni che sfuggono alla rilevanza penale, e vengono disciplinate esclusivamente dalla normativa amministrativa. Occorre quindi prendere le mosse dall'esame di questo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT