N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 dicembre 2009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 20039/2008 proposto da: Umberto Bossi, elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Balduina n. 59, presso lo studio dell'avvocato Falzetti Carlo, rappresentato e difeso dall'avvocato Brigandi' Matteo, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente;

Contro Braggion Paola, elettivamente domiciliata in Roma, via Aniene n. 14, presso lo studio dell'avvocato Sorrentino Bonaventura, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Cupido Marco giusta delega in calce al controricorso; controricorrente, avverso la sentenza n. 188/2008 della Corte d'appello di Brescia, sezione prima civile emessa il 20 febbraio 2008, depositata il 27 febbraio 2008,

R.G. 1185/05;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2009 dal Presidente rel. dott. Paolo Vittoria;

Udito l'avvocato Simonetta Belletti (per delega avv. Matteo Brigandi');

Udita l'avvocato Caterina Maffei (per delega avv. Bonaventura Sorrentino);

Udito il p.m. in persona del sostituto Procuratore generale dott.

Antonietta Carestia che chiede sia sollevato conflitto di attribuzione con sospensione del giudizio; in subordine improcedibile ricorso principale e l'accoglimento del l° motivo ricorso incidentale.

Premesse di fatto 1. - Paola Braggion, giudice presso il Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantu', ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Brescia l'onorevole Umberto Bossi.

Con le citazioni notificate il 21 e 23 giugno 2003 ha proposto in suo confronto una domanda di condanna al risarcimento del danno ed inoltre una domanda di condanna alla riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Vi ha esposto in sintesi i seguenti elementi di fatto.

Quale giudice del Tribunale penale di Como, con sentenza del 23 maggio 2001, aveva dichiarato l'on. Bossi colpevole del delitto di vilipendio alla bandiera nazionale, condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

L'on. Bossi, nei giorni successivi, aveva fatto alla stampa dichiarazioni che contenevano espressioni gravemente offensive nei suoi confronti: l'aveva accusata di strumentalizzare il proprio ufficio per incidere sulla competizione politica; di approfittare di un processo politico per ricavarne, a proprio vantaggio, visibilita';

di utilizzare 'relitti giuridici' con perdita di tempo e furto dello stipendio.

Le dichiarazioni erano apparse su vari quotidiani - La Repubblica, Il Giorno, Il Corriere di Como, Libero, La Provincia di Como, Il Giornale, La Stampa - ed inoltre sulla Padania.

  1. - La domanda e' stata rigettata dal Tribunale di Brescia con sentenza del 24 maggio 2004.

    Il tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall'on. Bossi costituivano manifestazione di attivita' di critica politica connessa alla funzione parlamentare, coperta dall'immunita' di cui agli artt.

    68 Cost. e 3, legge 20 giugno 2003, n. 140.

  2. - La sentenza e' stata impugnata da Paola Braggion.

    La Corte d'appello e' stata richiesta di affermare che le dichiarazioni fatte alla stampa dall'on. Bossi hanno avuto natura diffamatoria, non costituiscono legittimo esercizio di critica giudiziaria ne' sono coperte dall'immunita' prevista dall'art. 68

    Cost.; le e' stato inoltre chiesto di quantificare il danno e di accordare la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge n. 47 del 1948.

  3. - Nel corso del giudizio di appello, il Parlamento europeo ha approvato la relazione A5-0281/2004 contenente la raccomandazione a difendere l'immunita' del suo ex membro on. Bossi quanto alle dichiarazioni riprese dai giornali diversi dalla Padania, non anche la analoga relazione A5-0282/2004, concernente appunto la dichiarazione apparsa sulla Padania.

  4. - La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza 27 febbraio 2008, ha ritenuto vincolante la prima deliberazione rigettando per la parte corrispondente la domanda, che ha per contro accolto in relazione alle dichiarazioni apparse sulla Padania, che ha ritenuto non costituire manifestazione di attivita' compresa nella disposizione dell'art. 68 Cost.

    Ha conseguentemente pronunciato condanna al risarcimento del danno morale, liquidato nella somma di euro 40.000,00.

  5. - L'on. Bossi ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 21 luglio 2008.

    Paola Braggion ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, notificato il 13 ottobre 2008.

  6. - Il Presidente della Camera dei deputati ha infine trasmesso con nota dell'11 agosto 2008, il resoconto stenografico della seduta n. 36 del 16 luglio 2008 e la relazione della Giunta per le autorizzazioni presentata il 4 luglio 2008.

    Nella nota il Presidente della Camera informa che l'Assemblea ha deliberato nel senso che i fatti per i quali e' in corso il procedimento concernono opinioni espresse nell'esercizio...

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