LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 16 - Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65 dell'11 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione del Veneto al fine di contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria che coinvolge tra l'altro anche il settore agricolo e agroalimentare, preservandone adeguati livelli di competitivita', favorisce azioni intese a:

  1. ridurre gli oneri relativi al credito a breve per le imprese agricole;

  2. consolidare le passivita' onerose derivanti da investimenti aziendali;

  3. favorire l'accesso al credito;

  4. semplificare le procedure e ridurre i tempi di risposta dell'amministrazione pubblica anche mediante il ricorso a forme generalizzate di sussidiarieta'.

    Art. 2

    Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio 1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, la Giunta regionale puo' intervenire con un contributo nella misura massima del cento per cento degli interessi corrisposti dall'impresa alla banca fino a un massimo di euro 2.500,00.

    1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile che:

  5. siano iscritti alla gestione previdenziale agricola I.N.P.S.

    in qualita' di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 'Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri' o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti;

  6. conducano un'azienda con dimensioni di almeno 3 unita' di dimensione economica (UDE) in zona montana e 10 UDE nelle altre zone.

    1. Nella concessione dell'agevolazione e' accordata priorita' alle imprese condotte da giovani imprenditori.

    2. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, puo' portare modifiche o integrazioni alla disciplina di cui ai commi 2 e 3.

    3. Le operazioni creditizie ammesse all'intervento di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e devono riguardare prestiti contratti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.

    4. L'erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull'applicazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT