Ordinanza nº 237 da Constitutional Court (Italy), 14 Dicembre 2018

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione14 Dicembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 237

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi dal Giudice di pace di Cava de’ Tirreni con tre ordinanze del 20 dicembre 2017, iscritte rispettivamente ai nn. 57, 58 e 59 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2018 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto che, con tre ordinanze di identico tenore del 20 dicembre 2017, il Giudice di pace di Cava de’ Tirreni ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, in base all’interpretazione assunta come diritto vivente, individuano, quale giudice competente a conoscere dell’opposizione a sanzione amministrativa per mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione, il giudice del luogo in cui i suddetti dati sarebbero dovuti pervenire, anziché il giudice del luogo di residenza o domicilio di colui che è tenuto ad effettuare la comunicazione;

che il rimettente ha dedotto di essere stato investito dei ricorsi per l’annullamento di tre sanzioni amministrative, per mancata comunicazione dei dati personali e della patente ai sensi dell’art. 126-bis cod. strada, irrogate dal Centro nazionale accertamento infrazioni (CNAI) avente sede a Roma e che pertanto, secondo il diritto vivente, la competenza territoriale a conoscere degli illeciti contestati spetterebbe al Giudice di pace di Roma, quale giudice del locus commissi delicti dell’illecito...

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