Sentenza nº 218 da Constitutional Court (Italy), 29 Novembre 2018

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione29 Novembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 218

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), promossi dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Benevento, con tre ordinanze del 19 ottobre 2017, iscritte rispettivamente ai numeri da 6 a 8 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto in fatto

  1. – Con tre ordinanze di identico tenore del 19 ottobre 2017 il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Benevento solleva questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono alcun onere a carico dello Stato per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, così escludendo «di fatto» che, per i tutori di questi soggetti, possa trovare applicazione l’art. 379, secondo comma, del codice civile.

    Il giudice a quo riferisce di dover decidere sulla richiesta di liquidazione di un’equa indennità avanzata dai tutori di tre minori stranieri non accompagnati e privi di beni per far fronte alle spese e agli oneri derivanti dalla tutela.

    Il rimettente esclude di poter aderire alla richiesta degli interessati di porre l’indennità a carico dei responsabili delle strutture di accoglienza che hanno accolto i minori; sebbene, infatti, i responsabili abbiano agito per la nomina dei tutori, su di loro non gravava alcun onere, spettando, invece, all’autorità di pubblica sicurezza l’obbligo di informare gli organi competenti della presenza del minore sul territorio dello Stato.

    Il giudice a quo rileva che l’art. 11 della legge n. 47 del 2017 ha istituito un elenco di «tutori volontari» dei minori stranieri non accompagnati e il successivo art. 21 ha previsto che le risorse pubbliche possono essere utilizzate solo per il gratuito patrocinio a spese dello Stato, quando i minori stranieri necessitino di assistenza legale.

    Il sistema così delineato determinerebbe, secondo la prospettazione del Tribunale rimettente, una disparità di trattamento, in contrasto con l’art. 3 Cost., rispetto ai tutori delle persone incapaci italiane, alle quali lo Stato riconoscerebbe una pensione di invalidità, che consentirebbe di coprire le spese di tutela; d’altronde, prosegue il giudice a quo, la gravosità dei compiti dei tutori dei minori stranieri non accompagnati, che svolgono numerose attività e sostengono delle spese anche solo per raggiungere le strutture, dislocate sul territorio, presso cui sono collocati i minori, e l’impossibilità di porre l’indennità ex art. 379 cod. civ. a carico...

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