N. 7 ORDINANZA 11 - 14 gennaio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma quarto [recte: terzo], della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso dal Tribunale di Roma, nel procedimento vertente tra la Fondazione Enasarco e S. L. ed altra, con ordinanza del 13 dicembre 2007, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma quarto [recte: terzo], della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui - tenuto conto della declaratoria di illegittimita' costituzionale, pronunciata con la sentenza n. 404 del 1988 - non prevede che, in caso della cessazione della convivenza more uxorio, al conduttore di un immobile ad uso abitativo succeda nel contratto di locazione il convivente rimasto ad abitare nell'immobile locato, pure in mancanza di prole comune;

che il Tribunale rimettente ha premesso, in fatto, di essere chiamato a decidere una controversia vertente sulla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione ad uso abitativo, proposta dall'ENASARCO - ente locatore - nei confronti di S.L. e della 'terza' occupante l'immobile locato, C.M.T.;

che nella propria domanda, l'ente contesta al conduttore di essersi da tempo allontanato dall'appartamento oggetto di locazione, trasferendone il godimento alla ex convivente;

che, nel costituirsi in giudizio, entrambi i convenuti hanno resistito alla domanda, rivendicando C.M.T., in particolare, il diritto a succedere nel contratto al proprio ex convivente;

che a tal proposito il giudice a quo sottolinea come, a seguito degli interventi di questa Corte, la platea dei successibili nel contratto di locazione sia stata sensibilmente ampliata, segnalando, in...

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