DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 aprile 2009, n. 6 - Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacita' relazionale degli studenti per l'anno scolastico 2008-2009 (articolo 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 5 maggio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 933 di data 24 aprile 2009 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il 'Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacita' relazionale degli studenti per l'anno scolastico 2008-2009 (art. 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)';

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. In attuazione dell'art. 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata 'legge provinciale sulla scuola', questo regolamento, per l'anno scolastico 2008-2009, disciplina per le istituzioni scolastiche, anche paritarie, del Trentino i criteri e le modalita' per attuare:

  1. la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacita' relazionale degli studenti;

  2. le forme di raccordo con la valutazione degli studenti disciplinata dalla normativa statale.

    Art. 2

    Finalita' della valutazione degli studenti 1. La valutazione dello studente e' dimensione integrante del processo di insegnamento-apprendimento che ha come scopo la formazione dello studente e si ispira in particolare alle seguenti finalita':

  3. garantire la continuita' formativa e valutativa, in particolare per tutto il periodo di istruzione obbligatoria, rilevando le conoscenze e le abilita' dello studente anche al fine del passaggio alla classe successiva o all'ammissione all'esame di stato;

  4. svolgere una funzione regolativa dei processi di insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualita' degli apprendimenti;

  5. promuovere l'autovalutazione dello studente, in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacita' al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi prefissati;

  6. accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l'intero percorso d'istruzione.

    Art. 3

    La valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione 1. La valutazione dello studente e' periodica, con formalizzazione almeno una volta durante l'anno scolastico e comunque nelle date stabilite ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), e annuale, alla fine di ogni anno scolastico.

    1. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti sono espressi nella forma di un giudizio globale e, per ogni disciplina, nella forma dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.

    2. La valutazione della capacita' relazionale ha funzione educativa e formativa, e' espressa all'interno del giudizio globale previsto dal comma 2, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

      Art. 4

      La valutazione degli studenti nel secondo ciclo di istruzione 1. La valutazione dello studente e' periodica, con formalizzazione almeno una volta durante l'anno scolastico e comunque nelle date stabilite ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), e annuale, alla fine di ogni anno scolastico.

    3. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti e della capacita' relazionale sono espressi nella forma di voti numerici definiti in decimi usando il numero quattro come votazione piu' bassa.

    4. La valutazione della capacita' relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona...

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