LEGGE REGIONALE 15 aprile 2009, n. 6 - Istituzione del Centro per le pari opportunita' e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 18 del 22 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi e finalita' 1. La Regione Umbria, in attuazione dell'art. 62 dello statuto, istituisce il Centro per le pari opportunita', di seguito denominato Centro, quale organismo regionale di parita', che concorre con il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni tra i sessi e alla promozione delle politiche di genere.

  1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per garantire il superamento di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne.

  2. La Regione favorisce, altresi', l'incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l'inserimento della dimensione di genere nella normativa, nonche' nell'azione politica e programmatica regionale.

    Art. 2

    Azioni positive in tema di parita' 1. In attuazione dell'art. 7 dello statuto, la Regione, con il concorso del Centro, adotta azioni positive finalizzate a realizzare la piena parita' tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica. In particolare, facendo propri gli indirizzi enunciati nella Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego:

    1. favorisce l'equilibrio tra attivita' professionale e vita privata e familiare per donne e uomini, attraverso politiche di conciliazione che incoraggino la condivisione delle responsabilita' familiari;

    2. favorisce l'accesso delle donne ai posti di lavoro e l'incremento delle opportunita' di istruzione, di avanzamento professionale e di carriera delle donne;

    3. promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche, volte a favorire il cambiamento verso una societa' con ruoli equilibrati e non discriminatori;

    4. favorisce l'inserimento femminile nella vita sociale, promuovendo una adeguata politica dei servizi sociali;

    5. promuove la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione e' di competenza della Regione;

    6. adotta la Carta europea per l'uguaglianza e la parita' tra uomini e donne nella vita locale e ne promuove l'adozione da parte di province e comuni;

    7. promuove iniziative volte a conseguire gli obiettivi posti a livello comunitario in tema di occupazione femminile, anche al fine di eliminare la disparita' retributiva tra uomini e donne;

    8. sostiene l'integrazione delle pari opportunita' a tutti i livelli di istruzione e formazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche regionali, l'Universita' degli studi e l'Universita' per stranieri di Perugia;

    9. sostiene l'imprenditorialita' femminile, favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione delle imprese gestite da donne;

    10. mette in campo un programma di azioni volto a prevenire e combattere la violenza di genere;

    11. promuove iniziative che favoriscano l'integrazione delle donne migranti.

    Art. 3

    Bilancio di genere 1. La Regione promuove l'adozione del Bilancio di genere, allegato al bilancio di previsione, quale strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche regionali sulla componente femminile e orienta la propria attivita' tenendo conto della diversa ricaduta su donne e uomini.

    Art. 4

    Il Centro per le pari opportunita' 1. Il Centro ha personalita' giuridica di diritto pubblico e, nelle materie di propria competenza, e' dotato di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale).

  3. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Centro si avvale dei mezzi e del personale messo a disposizione dalla Regione o proveniente da altre amministrazioni pubbliche; puo', altresi', ricorrere all'apporto di esperti e alla collaborazione di istituti universitari e centri di ricerca pubblici o...

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