N. 12 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 13 ottobre 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, avverso il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Sicilia del 10 agosto 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14 agosto 2009, parte I, n. 38.

La proposizione del corso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 ottobre 2009 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni in data 10 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14 agosto 2009, Parte I n. 38, la Regione Siciliana ha disposto la proroga per un quinquennio della data di scadenza dei contratti di servizio attualmente in corso con le imprese del trasporto pubblico locale.

Il provvedimento, che si richiama ad una precedente delibera di giunta regionale 10 giugno 2009, n. 199, che non risulta pubblicata, reca altresi' in motivazione il richiamo al regolamento comunitario n. 1370/2007 e all'art. 61 della legge n. 99/2009; esso viene inoltre giustificato con lo scopo di ripristinare la parita' di trattamento tra le aziende siciliane e le altre aziende del settore operanti nelle regioni a statuto ordinario, che sarebbe stata asseritamente alterata dai benefici di cui queste ultime avrebbero goduto in seguito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 244/2007 in tema di accisa.

Nella parte dispositiva l'articolo unico, al comma 1, prevede la proroga quinquennale della data di scadenza dei contratti di servizio attualmente in corso con le imprese del T.P.L. che manifesteranno il necessario consenso entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del medesimo decreto nella G.U.R.S. Al comma 2 e' previsto che, in caso di mancato assenso da parte di taluni concessionari, la regione si riserva la facolta' di predisporre apposita procedura selettiva per l'affidamento delle tratte gia' affidate ai predetti concessionari non assenzienti, con termine finale coincidente con la fine del periodo quinquennale di proroga.

Tanto premesso, va, in via preliminare, rilevato che: la Regione siciliana, gia' con disposizione legislativa approvata il 26 gennaio 2008 (d.d.1...

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