N. 311 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 2010

IL TRIBUNALE Letta l'istanza presentata il 25 settembre 2009 dal difensore di P. P., indagato per il delitto p. e p. dagli artt. 81 - 61 nn. 1), 5), 11) - 609-bis c.p., in atto sottoposto a custodia cautelare in carcere, istanza avente ad oggetto la sostituzione di tale misura con gli arresti domiciliari presso l'abitazione del fratello;

Considerato altresi' che nel medesimo scritto il difensore chiede venga sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art.

275, comma terzo c.p.p., in relazione agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma della Costituzione;

Letto il parere del p.m., contrario alla modifica;

Ritenuto che nel caso di specie le esigenze cautelari potrebbero venire fronteggiate con la misura ora proposta dal difensore;

Tutto cio' premesso,

O s s e r v a L'attuale testo dell'art. 275, comma terzo c.p.p., frutto della modifica legislativa introdotta con l'art. 2, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. nella legge 23 aprile 2009, n. 38, non consente in alcun modo di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari o altra misura piu' blanda, per il reato p. e p. dall'art. 609-bis c.p. (oltre che per diversi altri delitti che qui non rilevano) salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari.

Secondo la difesa del P., la suddetta normativa, intesa nel senso che al giudice non rimanga alcun potere di scelta delle misure, pone piu' di un fondato dubbio di legittimita' costituzionale in relazione agli artt. 3, 27, secondo comma e 13, primo comma della Costituzione.

Essa sarebbe anzitutto irragionevole, perche', derogando al principio di adeguatezza espresso in particolare nella prima parte dello stesso art. 275, comma terzo, si pone in contrasto con l'esigenza di disporre la custodia carceraria solo come extrema ratio. In secondo luogo, la modifica normativa comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza, uniformando situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse, sia in astratto che in concreto, poiche' in tutte impone identica 'risposta cautelare'.

Ancora, violerebbe gli artt. 13, primo comma e 27, secondo comma della Costituzione, dalla lettura combinata dei quali emerge l'esigenza di circoscrivere allo strettamente necessario le misure limitative della liberta' personale, mentre la disciplina denunziata stabilisce un automatismo applicativo che collide con tale principio.

Ad avviso di questo giudice, la questione non puo' dirsi manifestamente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT