N. 299 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 2009

IL TRIBUNALE Il giudice, nel procedimento n. 352/2008 c.c., nei confronti di Barbagallo Ignazio, difeso dall'avv. Sebastiano Bordonaro del foro di Catania;

Osserva Con ricorso depositato in cancelleria in data 17 novembre 2008, la difesa di Barbagallo Ignazio proponeva ricorso/reclamo, ex art. 99

T.U. Spese di giustizia, avverso il provvedimento reso all'udienza del 28 ottobre 2008 dal Tribunale di Catania, sez. prima penale, nel procedimento n. 546/06 R.G.T., con il quale, in applicazione dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002, era stato revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di Catania nei confronti dell'imputato Barbagallo Ignazio, sussistendo una causa ostativa al protrarsi di detto beneficio, costituita dalla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., come risultante dal certificato del casellario giudiziale in atti.

A mezzo del citato ricorso/reclamo, il ricorrente lamentava una violazione dei propri diritti costituzionali, atteso che l'ordinanza impugnata, statuendo la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in una ipotesi non rientrante tra quelle tassativamente previste dall'art. 112 del d.P.R. n. 115/2002, comprimeva i diritti di difesa dell'imputato.

L'introduzione, ad opera dell'art. 12-ter del d.l. n. 92/2008 convertito in legge n. 125/2008, del comma 4-bis dell'art. 76 d.P.R.

n. 115/2002, peraltro, secondo la difesa, si poneva in contrasto con le norme costituzionali di cui all'art. 3 e 24 della Costituzione perche' palesemente irragionevole ed in contrasto con il diritto di difesa delle parti.

La questione e' rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata.

  1. Sulla rilevanza della questione.

    La norma di cui al comma 4-bis dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, che prevede, testualmente, che 'per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articoli 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti i previsti', e' posta a fondamento dell'ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emessa sulla base della circostanza che sarebbe sopravvenuta una condizione ostativa al protrarsi del beneficio. Nel caso di specie, invero, la revoca del provvedimento di ammissione e' giustificata dal giudice di prime cure in ragione dell'aver il ricorrente riportato condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., circostanza che, alla luce della nuova normativa, impedisce ab origine l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo stata introdotta una presunzione assoluta di superamento dei limiti di reddito previsti dalla normativa in materia di spese di giustizia.

    La norma della quale si discute, pertanto, trova immediata e piena applicazione nel presente giudizio, attesa la valida esclusione, siccome disposta dal giudice della prima sezione penale di Tribunale di Catania, alla luce della vigente normativa.

    Ed invero, l'art. 112, lett. d), T.U.S.G., nella novella introdotta dalla legge n. 168/2005, di conversione del d.l. n.

    115/2005, prevede che fino a cinque anni dalla definizione del processo, il giudice puo' revocare anche d'ufficio in ogni momento il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito per godere del diritto costituzionalmente tutelato a vedersi pagata la difesa dallo Stato.

    Com'e' noto, l'intervento legislativo del 2005, dunque, ha operato un importante passo in avanti verso l'obiettivo di riservare il patrocinio a spese dello Stato a chi sia effettivamente non abbiente. E con la revoca d'ufficio in ogni momento del provvedimento di ammissione non c'e' alcun vulnus al diritto di difesa, perche', 'la previsione costituzionale che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, presuppone appunto la non abbienza, come definita dal legislatore ordinario' (cosi' la dottrina).

    Nel testo vigente dal 23 agosto 2005 il primo comma della norma suddetta prevede, pertanto, che il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: a) se, nel termine previsto dall'art. 79, comma 1, lettera d) l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'art. 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione; c) se nei termini previsti dall'art. 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione...

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