N. 103 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 novembre 2009

Il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, con sede in L'Aquila, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 26 settembre 2009, n. 19, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del giorno 28 settembre 2009, recante 'Integrazioni alla l.r. 31 luglio 2007, n. 32 (a sua volta, n. d.a.) recante 'Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private''', per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e cio' a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 12 novembre 2009.

  1. - Nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 28 settembre 2009, risulta pubblicata la legge regionale 26 settembre 2009, n. 19, recante 'Integrazioni alla l.r. 31 luglio 2007, n. 32 (a sua volta, n. d.a.) recante 'Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private'''.

    L'art. 1, comma 1, dispone testualmente: 'All'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 32/2007 recante 'Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private'', dopo le parole 'collettivi nazionali' sono aggiunte le parole 'gli studi privati medici e odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale'''.

    A sua volta, l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32, recante 'Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private' stabilisce che 'Non sono assoggettati ad autorizzazione: a) gli studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali.'.

  2. - Il comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 19/2009 e' da ritenere costituzionalmente illegittimo.

    Esso, infatti, escludendo dal regime dell'autorizzazione previsto...

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