N. 337 SENTENZA 14 - 18 dicembre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito delle note della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia del 16 ottobre 2008, n.

V2004/02645/GA/329641, e 7 novembre 2008, n. V2004/02645/GA/331032, promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 15 dicembre 2008, depositato in cancelleria il 23 dicembre 2008 ed iscritto al n. 28 del registro conflitti tra enti 2008.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2009 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 15 dicembre 2008 e depositato il successivo 23 dicembre, la Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alle note 16 ottobre 2008, n. V2004/02645/GA/329641, e 7 novembre 2008, n.

V2004/02645/GA/331032, della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, per violazione degli artt. 5, 68, 103, 116 e 122 della Costituzione, nonche' degli artt. 4, 6 e 12 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana) e dell'art.

70-bis del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana 17 marzo 1949 (Regolamento interno dell'Assemblea regionale Siciliana).

  1. - La ricorrente riferisce che la Procura regionale della Corte dei conti con la prima nota ha richiesto all'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n.

    1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), il parere espresso dalla VI Commissione legislativa 'Servizi sociali e sanitari' sull'atto aggiuntivo del 4 ottobre 2005 alla convenzione del 31 marzo 2001 tra la Regione Siciliana e la Croce Rossa Italiana; il relativo verbale di seduta, n. 179 del 19 ottobre 2005, comprensivo di emendamenti; le generalita' complete e la residenza dei deputati che avevano deliberato con voto favorevole gli emendamenti e il predetto parere.

    Con nota del 30 ottobre 2008, l'A.R.S. ha provveduto a trasmettere, ai sensi dell'art. 34 del proprio regolamento interno, il bollettino della seduta n. 179 del 2005 della VI Commissione legislativa permanente, in quanto 'atto destinato ad assicurare la pubblicita' dei lavori delle Commissioni'. Peraltro l'A.R.S. ha precisato che detta documentazione non avrebbe potuto essere utilizzata per 'sindacare l'attivita' politica di qualsivoglia organo di quest'Assemblea regionale'.

    La Procura regionale, con l'impugnata nota del 7 novembre 2008, ha reiterato la richiesta negli stessi termini della precedente. In particolare, nell'assegnare all'A.R.S. un termine per l'evasione della stessa, la Procura ha rilevato come la richiesta di trasmissione dei relativi atti riposasse sulla necessita' di procedere all'accertamento di 'una ipotesi di danno erariale ben specificata', al fine di 'assicurare l'effettivita' dell'esercizio della giurisdizione in materia contabile', ai sensi del combinato disposto degli artt. 101 e 103 della Costituzione.

  2. - In punto di ammissibilita', la difesa regionale rammenta che oggetto dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni possono essere anche atti giurisdizionali che siano ritenuti lesivi di attribuzioni costituzionali, purche' non si risolvano in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale. Al tempo stesso, la configurazione dei conflitti di attribuzione comprende pure quelli di menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata ad un altro soggetto.

    Per la difesa regionale tali presupposti ricorrono nel caso di specie.

  3. - Nel merito, la difesa regionale sviluppa anzitutto la tesi secondo la quale l'espressione 'autorita' amministrative' di cui all'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934 non puo' includere anche l'Assemblea legislativa regionale.

    Sul punto, la difesa regionale afferma che questa Corte avrebbe escluso che l'Assemblea regionale siciliana possa essere configurata come organo amministrativo.

    Per la ricorrente, infatti, in relazione ad organi come l'A.R.S.

    o, in genere, i Consigli regionali, la nozione di 'autorita' amministrativa' di cui all'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934, deve essere intesa nel senso che, mentre ricomprende le attivita' delle assemblee regionali di carattere amministrativo (vale a dire le attivita' di organizzazione degli uffici e quelle attinenti al personale dipendente), esclude, invece, dal proprio ambito le attivita' inerenti allo svolgimento delle funzioni legislative e quelle direttamente strumentali all'esercizio di queste ultime (attivita' ispettive, commissioni d'inchiesta, poteri di controllo politico).

    Pertanto, secondo la difesa regionale, la VI Commissione legislativa 'Servizi sociali e sanitari' non puo' essere considerata una 'autorita' amministrativa', trattandosi al contrario di un organo titolare della funzione legislativa e di ulteriori funzioni 'direttamente strumentali' all'esercizio di quest'ultima.

  4. - Inoltre la difesa regionale sottolinea che, nell'ambito dell'ordinamento regionale siciliano, l'esercizio della funzione di controllo dell'A.R.S. nei confronti dell'esecutivo e' stato codificato dall'art. 70-bis del regolamento interno dell'A.R.S., il cui primo comma prevede e disciplina i pareri delle Commissioni dell'Assemblea. Per la ricorrente, dunque, la richiesta della Procura regionale della Corte dei conti interferisce nella procedura contemplata dal citato art. 70-bis e, di conseguenza, riguarda una attivita' per cio' sottratta al sindacato giurisdizionale del giudice contabile.

    L'attivita' posta in essere dalla VI Commissione legislativa riposa innanzitutto sull'art. 11, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36 (Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attivita' sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30), nonche' sull'art. 21 della 'Convenzione per lo svolgimento delle attivita' di trasporto sanitario e di emergenza', in virtu' del quale 'ogni modifica alla presente Convenzione o atto aggiuntivo ad essa dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Commissione legislativa sanita' e servizi sociali'.

    Sicche', il combinato disposto delle suddette disposizioni 'indubitabilmente chiarisce come la VI Commissione legislativa abbia reso il suddetto parere nel pieno esercizio di una funzione di 'controllo e direzione (lato sensu) politica', rientrante nell'alveo della relativa prerogativa costituzionalmente garantita'.

    Inoltre la difesa regionale aggiunge che l'art. 6 dello statuto speciale della Regione stabilisce che 'i deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione'.

    L'estensione dell'immunita' dei deputati regionali sarebbe da intendere come riferibile anche alle funzioni amministrative attribuite all'assemblea legislativa regionale.

    In definitiva, la Regione ricorrente ritiene acquisito il dato per cui l'insindacabilita' parlamentare, anche a livello regionale, si estende a tutti 'quei comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza'.

    Atteso che l'ordinamento interno dell'A.R.S. incontra il solo limite della Costituzione e dello statuto speciale, alla difesa regionale appare evidente che la suddetta area funzionale, sulla quale si estende il vincolo di insindacabilita', configura un limite di carattere 'oggettivo', e non gia' solo 'soggettivo', all'esplicazione del potere (anche meramente istruttorio) della Procura contabile.

  5. - Infine, la difesa regionale esclude che la cognizione della Corte dei conti possa estendersi al di la' dei confini espressamente stabiliti dal legislatore.

    Cio' perche' la Costituzione avrebbe prefigurato il giudice contabile alla stregua di un giudice amministrativo speciale, titolare della giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica e nelle altre specificate dalla legge. Entro tale cornice deve essere letto l'art. 74 del...

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