N. 291 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2007

IL TRIBUNALE All'udienza del 27 novembre 2007 nel proc. R.G. n. 3165/07, cosi' provvede:

rilevato che il Del Monte ha proposto appello innanzi a questo Tribunale per ottenere la riforma della sentenza n. 56/07, emessa dal Giudice di pace di Castelnovo ne' Monti, al termine del procedimento ex artt. 23 e segg.ti della legge n. 689/1981;

rilevato che la possibilita' di proporre appello nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (ed ai verbali di contestazione del codice di circolazione) e' stata introdotta dall'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile - ex art. 27, comma 5 - 'alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto'), il quale ha abrogato l'ultimo comma dell'art.

23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che statuiva: 'La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione');

rilevato che l'emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 ('Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80') e' stata delegata dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005 e, segnatamente, dall'art. 1, commi 2, 3 e 4;

ritenuto che l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non formi oggetto della delegazione, atteso che la stessa era stata conferita per apportare modificazioni al codice di procedura civile e per disciplinare il processo di cassazione (art. 1, comma 2 della legge 14 maggio 2005, n. 80);

ritenuto che la predetta abrogazione non rientri, nemmeno implicitamente, nei principi e nei criteri direttivi forniti al legislatore delegato, il quale - come recita l'art. 1, comma 3, lettera a) della legge 14 maggio 2005, n. 80 - era investito del potere di modificare esclusivamente il processo nel grado di legittimita' e, al piu', 'la non ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio' (fattispecie estranea e non assimilabile all'inappellabilita' delle pronunce nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione);

ritenuto che, per quanto esposto, la vigente disciplina introdotta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del...

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