N. 322 SENTENZA 30 novembre 2009 - 4 dicembre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, promosso dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 20 ottobre 2008, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 novembre 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi l'avvocato Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e gli avvocati dello Stato Maria Letizia Guida e Guido Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 20 ottobre 2008, depositato il successivo 22 ottobre, ha sollevato, tra le altre, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), in riferimento agli artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e quarto comma, della Costituzione nonche' al principio di legalita' sostanziale.

  1. - L'art. 30, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, dispone che 'per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualita' rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformita' a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attivita' amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita''; prevede, altresi', che 'le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione', restando 'salvo il rispetto della disciplina comunitaria'. Il comma 2 stabilisce che detta disposizione 'e' espressione di un principio generale di sussidiarieta' orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione', precisando che 'resta ferma la potesta' delle Regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela'. Il comma 3 del citato art.

    30 prevede, infine, che 'con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonche' le modalita' necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima'.

    2.1. - Secondo la Regione Emilia-Romagna, la norma impugnata riguarderebbe le imprese certificate in generale, quindi, 'le materie del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e le altre di interesse economico, tutte di competenza regionale', come sarebbe desumibile dalla considerazione che il comma 2, a conforto della competenza dello Stato, richiama i 'livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali', i quali, appunto, 'incidono normalmente nelle materie regionali'. Siffatto richiamo sarebbe, tuttavia, erroneo, poiche' mancherebbe il riferimento ad una 'prestazione' della quale sarebbe stato fissato il livello essenziale di erogazione.

    La ricorrente espone che non intende contestare che i controlli amministrativi debbano essere svolti dagli enti certificatori, bensi' censurare la limitazione, stabilita dal comma 1 della norma impugnata, in virtu' della quale 'le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione'. A suo avviso, spetterebbe, infatti, alle Regioni identificare i casi ed i motivi per i quali l'autorita' pubblica deve intervenire, allo scopo di valutare legittimita' ed appropriatezza dello svolgimento da parte degli enti certificatori delle funzioni ad essi attribuite.

    L'art. 118, primo e quarto comma, Cost., ed il principio di sussidiarieta' orizzontale permetterebbero, inoltre, di attribuire a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT