N. 292 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 2009

IL GIUDICE DI PACE Nel processo penale a carico di Hazim Gharkai nato in Marocco il 2 febbraio 1977 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Fausto Martini in Garbagnate Monastero in via Ugo Foscolo, n. 37, imputato del reato p. e p. dall'art. 10-bis, d.lgs.

n. 286/1998 perche' faceva ingresso e si tratteneva nel territorio dello Stato senza autorizzazione.

In Cernusco Lombardone (Lecco) il 13 agosto 2009.

Emette la seguente ordinanza.

Premesso che:

in data 13 ottobre 2009, alle ore 10, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Merate, nell'effettuare un posto di controllo nel comune di Cernusco Lombardone fermava il cittadino extracomunitario Hazim Gharkai che risultava sprovvisto di qualsiasi documento di riconoscimento;

il medesimo veniva quindi accompagnato presso la caserma dei Carabinieri di Merate ove veniva sottoposto al fotosegnalamento con sistema AFIS e risultava irregolarmente presente in Italia in quanto privo del permesso di soggiorno;

con decreto in pari data il Prefetto della Provincia di Lecco, esaminata la segnalazione della stazione dei Carabinieri di Merate dalla quale risultava che il soggetto era entrato nel territorio dello stato italiano nel mese di dicembre del 2007 attraverso il confine nella zona di Ventimiglia e che non aveva richiesto il permesso di soggiorno, ex art. 5, comma 2, d.lgs. n.

286/1998, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso e che tale omissione non era giustificata da alcun motivo di forza maggiore, disponeva l'espulsione dal territorio nazionale disponendo che il medesimo fosse accompagnato alla frontiera a mezzo della forza pubblica e delegando per l'esecuzione il Questore di Lecco;

in pari data il Questore di Lecco, accertato che non era possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera perche' era necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' ed acquisire un valido documento per l'espatrio e considerato altresi' che non era possibile procedere al trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione attesa l'indisponibilita' di posti presso tutti i C.I.E. nazionali, ordinava a Hazim Gharkai di lasciare il territorio dello stato entro il termine di cinque giorni dalla frontiera di Milano Malpensa;

l'imputato veniva quindi ritualmente tratto a giudizio per rispondere del reato di cui al capo di imputazione;

all'udienza del 24 settembre 2909, aperto il dibattimento, esaurita l'istruttoria consistita nell'acquisizione dei documenti prodotti dal pubblico ministero e nell'esame del teste maresciallo Angelo Torrone, il legale dell'imputato eccepiva il profilo di incostituzionalita' dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli articoli 2, 3, 25, comma 2, 27 e 111 della Costituzione oltre che al principio costituzionale della ragionevolezza;

il pubblico ministero chiedeva un termine per potere replicare ed argomentare in relazione all'eccezione di incostituzionalita';

all'udienza del 1° ottobre 2009 il pubblico ministero si associava all'eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa dell'imputato ed alla conseguente richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

O s s e r v a

a) A norma dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998 risulta punito con l'ammenda da € 5.000,00 a € 10.000,00 lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nello stato in violazione della normativa regolante il soggiorno dello straniero extracomunitario.

Il testo dell'articolo non comprende dunque l'inciso 'senza giustificato motivo'; in altri termini l'assenza di un giustificato motivo non risulta prevista dal legislatore come elemento costitutivo del reato.

Sul punto va rammentato quanto osservato dalla Corte costituzionale al punto 7.4 della sentenza n. 22/2007:

'Quanto all'eccessivo rigore della norma censurata (l'art.

14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998) si deve anzitutto ricordare che questa Corte, conformemente alla sua recente giurisprudenza, ha sottolineato il ruolo che, nell'economia applicativa della fattispecie criminosa, e' chiamato a svolgere il requisito negativo espresso dalla formula 'senza giustificato motivo' (ord. 386/2006).

Tale formula copre tutte le ipotesi di impossibilita' o di grave difficolta' (mancato rilascio di documenti da parte dell'autorita' competente, assoluta indigenza che rende impossibile l'acquisto di biglietti di viaggio e altre simili situazioni) che, pur non integrando cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei termini prescritti'.

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