N. 318 SENTENZA 30 novembre 2009 - 4 dicembre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n.

16 (Disciplina dell'attivita' edilizia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato l'11-18 agosto 2008, depositato in cancelleria il 26 agosto 2008 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 2009 il giudice relatore Alessandro Criscuolo;

Uditi l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gigliola Benghi per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 9 agosto 2008, notificato a mezzo del servizio postale l'11 agosto 2008, pervenuto all'ente destinatario il 18 agosto 2008 e depositato il successivo 26 agosto, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale in riferimento a due disposizioni della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia).

In particolare, il ricorrente ha impugnato gli articoli 19, comma 2, e 73, comma 3, di detta legge, per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

La prima norma dispone che 'La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1, anche eccedenti la dotazione minima ivi prescritta, non e' assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione purche' entro la data di ultimazione dei lavori venga formalizzato l'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialita' del parcheggio rispetto all'unita' immobiliare. Tale atto di asservimento, impegnativo per il richiedente, per i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, deve essere trascritto nei registri immobiliari. In tal caso l'obbligazione di pagamento del contributo di costruzione dovuto e' garantito dal richiedente mediante rilascio a favore dell'amministrazione comunale di una garanzia fideiussoria di importo pari al contributo stesso. All'ultimazione dei lavori, perfezionata la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di asservimento a pertinenza dei parcheggi, il richiedente provvede al pagamento della somma eventualmente dovuta, con conseguente estinzione da parte dell'Amministrazione comunale della garanzia fideiussoria'.

La seconda norma stabilisce che 'L'asservimento dei terreni alle nuove costruzioni come individuati nell'estratto di mappa del nuovo catasto terreni consegue quale effetto naturale del rilascio del relativo titolo abilitativo o al decorso dei termini per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 26 nel caso di DIA. La civica amministrazione puo' prevedere nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abilitativo al preventivo asservimento dei terreni a favore del Comune mediante atto regolarmente trascritto nei registri immobiliari. In ogni caso tali asservimenti devono essere riportati in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuto dal Comune'.

  1. - Il ricorrente espone che con la legge de qua, composta da 89 articoli, la Regione Liguria ha dettato norme in materia di edilizia per recepire e dare attuazione al testo unico delle disposizioni legislative, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), e successive modifiche. Questa legge, pero', ad avviso della difesa erariale, presenta profili di illegittimita' costituzionale con riferimento alle disposizioni sopra riportate.

    Infatti l'art. 19, comma 2, nel prevedere la realizzazione di parcheggi privati negli edifici di nuova costruzione aventi destinazione residenziale, stabilisce la 'formalizzazione dell'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialita' del parcheggio rispetto all'unita' immobiliare', disponendone la trascrizione nei registri immobiliari. Cosi' statuendo, pero', la norma regionale introduce un'ipotesi di trascrizione non prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza e' riservata la disciplina della pubblicita' immobiliare.

    Gli atti di asservimento in questione non sono inclusi nell'elenco di quelli soggetti a trascrizione, di cui agli artt. 2643 e 2645 del codice civile, mentre la legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), pur prevedendo nell'art. 9 il vincolo pertinenziale tra parcheggi e immobili, nulla dispone in merito alla possibilita' di trascrivere il predetto vincolo.

    Inoltre, il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), prevede per tutti gli atti di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria. Ne consegue l'obbligo di pagamento dell'imposta ipotecaria anche per l'ipotesi della trascrizione di cui si tratta, ancorche' non prevista dalla norma statale, con conseguente introduzione di una nuova fattispecie imponibile, anch'essa non disciplinata dalla norma statale.

    La norma censurata, dunque, si porrebbe in contrasto con l'art.

    117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. in materia, rispettivamente, di sistema tributario e di ordinamento civile.

  2. - L'art. 73, comma 3, della legge regionale impugnata, a sua volta, nel prevedere che la civica amministrazione puo' disporre nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abitativo al preventivo asservimento dei terreni in favore del Comune, mediante atto trascritto nei registri immobiliari, introduce, come il citato art. 19, un'ipotesi di trascrizione non prevista dalla normativa statale, cosi' ponendosi in contrasto con il menzionato parametro costituzionale.

  3. - Si e' costituita in giudizio, con memoria depositata l'11 settembre 2008, la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile o infondato.

    L'ente afferma che il ricorso non puo' trovare ingresso per difetto di motivazione delle censure, stante il carattere generico delle argomentazioni svolte, non idonee a consentire l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio, delle ragioni relative ai dubbi di legittimita' costituzionale sollevati e della sussistenza di un interesse attuale e concreto a ricorrere. Da un lato, infatti, non sarebbe stata illustrata un'ipotesi di sostituzione e/o di compatibilita' con la legislazione statale in materia (trattandosi di mera estensione di fattispecie, peraltro analoghe, soggette alle norme statali). Dall'altro non sarebbero state considerate le competenze proprie delle Regioni (almeno quella concorrente in tema di 'governo del territorio')...

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